Cassazione Civile, Ordinanza n. 25529/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione. Sostiene che nella sentenza di legittimità sarebbe stato recepito l'errore già compiuto dalla Corte d'appello, la quale, nel definire una divisione ereditaria o divisionale, avrebbe omesso di includere un cespite immobiliare in una delle quote di divisione. La Corte, però, rileva che la precedente sentenza di cassazione si era limitata a rigettare il ricorso principale e a dichiarare assorbito l'incidentale, sicché l'eventuale errore non era imputabile alla Corte di cassazione ma, semmai, al giudice di merito. La memoria depositata dalla parte ricorrente non aggiunge elementi nuovi rispetto al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il procedimento di correzione non fosse esperibile, perché l'istanza non mirava a correggere un errore materiale proprio della decisione della Cassazione, ma sostanzialmente a integrare o modificare la statuizione di merito resa dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, trattandosi di giudizio introdotto nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata formulata ai sensi di questa norma nel rito camerale, ma il Collegio ha poi condiviso la conclusione di inammissibilità.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è esperibile solo quando l'errore sia proprio della decisione di cui si chiede la correzione; non è ammissibile per emendare errori attribuibili a un diverso giudice o per ottenere una sostanziale integrazione della statuizione di merito.
- Se la pronuncia di cassazione si è limitata a rigettare il ricorso e a dichiarare assorbito l'incidentale, non può essere utilizzato il rimedio della correzione per incidere sul contenuto della decisione di merito resa dal giudice di appello.
- La memoria depositata nel procedimento di correzione non può superare l'originaria carenza del ricorso quando si limiti a riprodurne il contenuto senza apportare elementi nuovi rilevanti.
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