Cassazione Civile, Ordinanza n. 17025/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società, quale mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo con altre imprese, ha impugnato dinanzi alla giurisdizione amministrativa il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta nel 2019 per l'affidamento in concessione della gestione di tratte autostradali e di taluni interventi infrastrutturali. Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto del ricorso. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato con due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale. La controinteressata ha depositato accettazione della rinuncia con richiesta di condanna alle spese, mentre il Ministero non ha aderito alla rinuncia. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, comma 1, c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, ponendo le spese a carico della ricorrente. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione e non dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e comunicata alle parti, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti: del Ministero, che non aveva aderito alla rinuncia, e della società controinteressata. Ha precisato che l'accettazione della rinuncia da parte del difensore della controinteressata non produce effetti sul regolamento delle spese, non essendo stato conferito uno specifico mandato a tal fine. Ha escluso infine il raddoppio del contributo unificato perché misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve essere rituale e, se comunicata alle parti, consente l'effetto estintivo del giudizio quando ne ricorrano i requisiti formali.
art. 391 c.p.c.
La rituale rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale e regolarmente comunicata alle parti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'accettazione della rinuncia da parte della controparte non incide automaticamente sul regolamento delle spese se il difensore che la rende non risulta munito di specifico mandato speciale a tal fine.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte che ha dato causa all'impugnazione estinta.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio, essendo misura eccezionale prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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