Sentenza n. 1711/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alle forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Tre ex dipendenti delle forze di polizia, collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, hanno impugnato i rispettivi prospetti di liquidazione del TFS e chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della l. 232/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell’art. 36 Cost.; hanno sostenuto che l’interpretazione dell’INPS, che escludeva il beneficio, fosse contraria alla disciplina e alla giurisprudenza amministrativa. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dal servizio e l’inapplicabilità del beneficio; ha inoltre contestato la legittimità costituzionale dell’interpretazione favorevole ai ricorrenti, in relazione agli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico e a un’indennità di natura retributiva, non pensionistica. Ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato: il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo; inoltre, il beneficio riguarda gli appartenenti alle forze di polizia, anche quando collocati a riposo a domanda dopo aver raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha respinto le obiezioni dell’INPS sulla costituzionalità dell’interpretazione applicata. Ha rigettato l’eccezione di prescrizione: per un ricorrente il quinquennio non era comunque decorso neppure considerando la cessazione dal servizio; per gli altri, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, con effetti interruttivi del pagamento rateale. In particolare, per uno l’ultimo mandato era del 24 marzo 2025 e l’INPS ha rinunciato a far valere la prescrizione; per l’altro era del 15 gennaio 2021 e ha interrotto la prescrizione. Accertato il possesso dei requisiti, ha riconosciuto il diritto all’applicazione dei sei scatti sul TFS e alla corresponsione della differenza tra quanto liquidato e quanto dovuto, con interessi legali. Ha negato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, richiamando l’art. 16, comma 6, l. 412/1991. Ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori, spese forfettarie del 15% e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico rientrano nella giurisdizione amministrativa.
art. 6-bis d.l. 387/1987
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
Il beneficio dei sei scatti per il personale collocato a riposo a domanda spetta se sono maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale: incide sulla tempistica del collocamento a riposo, non esclude il beneficio per chi presenta domanda successivamente.
art. 20, comma 2, d.P.R. 1032/1973
Tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale vale come riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).
Per le forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi, ai fini del TFS, l’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.
Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è consentito il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini della liquidazione del TFS spettano agli appartenenti alle forze di polizia che si collocano a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale in assenza di una previsione chiara in tal senso; esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e il suo mancato rispetto non esclude il diritto ai sei scatti.
- Ai fini della prescrizione quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita, il termine decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale costituisce riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
- L’art. 4 del d.lgs. 165/1997 disciplina l’attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
- Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è cumulabile la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.
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