Sentenza del 22/09/2016 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso accertamento - Motivazione per relationem
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto richiamato per relationem non fosse stato allegato o comunque riprodotto in modo completo, impedendo di conoscere adeguatamente i presupposti e le ragioni della pretesa tributaria. La questione riguarda l'applicazione del D.Lgs. 32/2001, che consente, in alternativa all'allegazione dell'atto richiamato, la riproduzione nell'avviso del suo contenuto essenziale.
La decisione
La motivazione per relationem è ritenuta ammissibile anche senza allegazione materiale dell'atto richiamato, purché l'avviso di accertamento ne riproduca il contenuto essenziale e, in particolare, i motivi per esteso. Non è quindi sufficiente un richiamo generico o meramente formale: il contribuente deve essere posto nella condizione di comprendere integralmente le ragioni dell'accertamento e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. In assenza di tale riproduzione, la motivazione dell'avviso può risultare carente e l'atto può essere annullato.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32
La motivazione per relationem è ammessa, in alternativa all'allegazione, mediante la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato.
L'Amministrazione può richiamare un altro atto senza allegarlo materialmente, ma deve riportarne nell'avviso il contenuto essenziale e i motivi per esteso, così da garantire la conoscibilità della pretesa e il diritto di difesa del contribuente.
Massime di principio
- Il semplice rinvio a un atto o documento esterno non è sufficiente: l'avviso deve rendere autonomamente comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
- L'allegazione dell'atto richiamato può essere sostituita dalla riproduzione del suo contenuto essenziale, ma tale riproduzione deve includere i motivi per esteso e non soltanto un riassunto generico.
- Per valutare la validità della motivazione occorre verificare se il contribuente, leggendo l'avviso, fosse concretamente in grado di comprendere l'accertamento e predisporre la propria difesa.
- Un vizio motivazionale può sussistere quando l'atto richiamato contiene elementi decisivi non riportati nell'avviso e non facilmente conoscibili dal contribuente.
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