Sentenza n. 7868/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto 17 di una gara per la fornitura di derrate alimentari e successiva aggiudicazione del lotto a un’altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta il 22 ottobre 2025 dal lotto 17 di un appalto specifico, relativo alla fornitura di salumi, latte, yogurt, panna e formaggi per le mense della Marina Militare, nonché la successiva aggiudicazione alla controinteressata. L’esclusione era stata motivata dalla mancata produzione della scheda tecnica relativa alla Coppa di Parma IGP: al suo posto era stata presentata per la seconda volta la scheda relativa alla Coppa dolce stagionata, prodotto diverso e non IGP. La ricorrente ha sostenuto che si trattasse di un mero errore materiale di caricamento, emendabile mediante soccorso istruttorio, e che il capitolato non prevedesse legittimamente l’esclusione per tale errore. Ha inoltre contestato, anche per illegittimità derivata, l’aggiudicazione alla controinteressata, deducendo la carenza dei requisiti economico-finanziari, l’anomalia del ribasso, la non conformità di alcune schede tecniche, una disparità di trattamento e l’irregolarità della marca da bollo. È stata altresì proposta un’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. La controinteressata ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo che il lotto riguardasse forniture da eseguire nel territorio di Brindisi e Taranto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo unitaria la procedura, benché suddivisa in lotti, poiché erano stati nominati un’unica commissione o seggio di gara, un unico responsabile del progetto e un unico responsabile del procedimento per tutti i lotti. Ne consegue l’applicazione del criterio della sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., e la competenza del TAR Lazio. Quanto all’accesso, ha rilevato che la relativa istanza era già stata definita con precedente ordinanza e che la ricorrente aveva comunque dichiarato di avere ricevuto la documentazione, sicché non residuava una domanda da decidere. Nel merito, il ricorso è stato respinto nella parte relativa all’esclusione. Il Collegio ha accertato che la scheda della Coppa di Parma IGP non era stata mai prodotta e che la ricorrente aveva caricato due volte la scheda della Coppa dolce stagionata. I due prodotti presentano una differenza qualitativa e ontologica rilevante, anche sotto il profilo economico: il prodotto IGP è soggetto a caratteristiche, origine geografica, marchio e regimi di controllo e certificazione specifici, mentre la Coppa dolce stagionata non possiede tali requisiti. L’offerta era pertanto incompleta e priva di una scheda tecnica richiesta a pena di esclusione dall’art. 17 del capitolato. Il soccorso istruttorio non era esperibile, poiché l’art. 15 del capitolato lo limitava alla documentazione amministrativa e lo escludeva per la documentazione costituente l’offerta economica; inoltre, secondo il Collegio, non è ammesso per colmare l’incompletezza o l’indeterminatezza dell’offerta tecnica o economica mediante produzione di documenti nuovi. È stata respinta anche la censura relativa alla tassatività delle cause di esclusione: l’art. 10 del d.lgs. 36/2023 non impedisce alla lex specialis di prevedere requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali, la cui mancanza può comportare l’esclusione. Le censure contro l’aggiudicazione sono state dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione, poiché il consolidamento dell’esclusione priva il concorrente escluso del titolo per contestare l’aggiudicazione e gli atti successivi della gara; l’interesse alla riedizione della procedura è un mero interesse di fatto. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 8.000 euro di spese, per metà a favore del Ministero della Difesa e per metà della controinteressata; spese compensate nei confronti di Consip.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Nelle gare suddivise in lotti, il criterio della sede dell’autorità amministrativa prevale sul criterio dell’efficacia territoriale quando la procedura presenta caratteri concreti di unitarietà, quali l’unicità della commissione o del seggio di gara e del responsabile del procedimento, con effetti diretti non limitati al territorio del singolo lotto.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio non deve essere nuovamente esaminata quando sia già stata decisa e il richiedente abbia successivamente ottenuto la documentazione richiesta.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non consente di integrare o modificare la documentazione costituente l’offerta tecnica o economica, né di colmare l’incompletezza o l’indeterminatezza dell’offerta mediante la produzione di documenti nuovi.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Il principio di tassatività non impedisce alla stazione appaltante di prevedere requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali, la cui mancanza può determinare l’esclusione, purché non siano introdotte ulteriori cause di esclusione relative ai requisiti generali oltre quelle previste dalla legge.
art. 17 del Capitolato d’oneri
L’offerta è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti: […] Le Schede Tecniche dei prodotti offerti… Sono inammissibili […] le offerte […] che siano prive delle richieste schede tecniche dei prodotti offerti
La mancata produzione della scheda tecnica relativa a un prodotto richiesto rende l’offerta incompleta e comporta l’esclusione quando la lex specialis prevede espressamente tale conseguenza.
art. 15 del Capitolato d’oneri
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica
Il soccorso istruttorio è limitato alla documentazione amministrativa e non può essere utilizzato per sanare carenze della documentazione dell’offerta.
art. 94 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla lex specialis e dagli atti di gara nell’ambito della verifica dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicataria.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla lex specialis e dagli atti di gara nell’ambito della verifica dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicataria.
Massime di principio
- In una gara suddivisa in lotti, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’autorità amministrativa titolare del potere quando elementi concreti, quali l’unicità della commissione o del seggio di gara, del responsabile del progetto e del responsabile del procedimento, dimostrino l’unitarietà della procedura e l’idoneità degli effetti degli atti a propagarsi oltre il territorio del singolo lotto.
- La mancata produzione della scheda tecnica relativa a un prodotto richiesto dalla lex specialis integra incompletezza dell’offerta e legittima l’esclusione quando il capitolato stabilisce che le schede tecniche sono documenti costitutivi dell’offerta e ne sanziona l’assenza con l’esclusione.
- Non è qualificabile come mero errore materiale emendabile la sostituzione della scheda tecnica di un prodotto con quella di un prodotto ontologicamente e qualitativamente diverso, soprattutto quando il prodotto richiesto è caratterizzato da specifiche certificazioni, denominazioni di origine o requisiti tecnici.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire ex novo documenti mancanti dell’offerta tecnica o economica, né per modificare o integrare il contenuto dell’offerta; il soccorso procedimentale è distinto e può riguardare soltanto chiarimenti ricavabili dall’offerta già presentata, senza produzione di documentazione nuova.
- Il concorrente legittimamente escluso non ha legittimazione a impugnare l’aggiudicazione o gli atti successivi della gara, poiché l’interesse alla caducazione dell’intera procedura e alla sua riedizione costituisce un interesse di fatto, non differenziato rispetto a quello di qualsiasi operatore economico estraneo alla gara.
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