Cassazione Civile, Ordinanza n. 06344/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento del 31.7.2008 con cui era stato contestato che i rapporti intercorsi tra una cooperativa sociale e 161 collaboratori fossero, in realtà, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non collaborazioni a progetto, poi coordinate e continuative. La società e il suo legale rappresentante hanno chiesto l’accertamento negativo di quel verbale, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ravvisato la subordinazione. Con il primo motivo del ricorso per cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 2094 c.c., 409 n. 3 c.p.c., 61 d.lgs. n. 276/2003 e 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, lamentando la falsa applicazione dei criteri di qualificazione del rapporto. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, sostenendo che non fossero emersi elementi idonei a dimostrare il vincolo di subordinazione e che la motivazione della sentenza di merito fosse solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la qualificazione del rapporto come subordinato costituisca un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione di legge quanto ai criteri astratti di qualificazione o nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo e coerente, valorizzando elementi quali regolarità della retribuzione e dell’orario, obbligo di informare in caso di ferie o malattia, esercizio del potere disciplinare, semplicità e ripetitività delle prestazioni e mancanza di discrezionalità nell’esecuzione, nonché l’inserimento stabile nell’organizzazione della cooperativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche per il limite della c.d. doppia conforme e perché l’omesso esame di elementi istruttori non equivale, di per sé, all’omesso esame di un fatto decisivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore di INPS e INAIL; nulla è stato disposto nei confronti dell’Ispettorato territoriale del lavoro, rimasto intimato e non costituito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
definisce il lavoro subordinato come prestazione resa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore; la subordinazione va identificata nella soggezione al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare e nell’eterodirezione dell’attività lavorativa.
art. 409 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro processuale per la qualificazione dei rapporti di collaborazione.
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
richiamato dai ricorrenti in relazione alle collaborazioni a progetto.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
richiamato dai ricorrenti come norma rilevante per la disciplina delle collaborazioni e della loro possibile riqualificazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non permette di rimettere in discussione l’accertamento di fatto sulla concreta subordinazione se il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri legali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non si estende alla mera critica della valutazione delle prove o alla mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la decisione in sede di legittimità.
art. 175 c.p.c.
richiamato, insieme all’art. 127 c.p.c., a sostegno dell’esigenza di evitare attività processuali superflue e di assicurare la ragionevole durata del processo.
art. 127 c.p.c.
richiamato per affermare che il giudice deve evitare formalità inutili non necessarie al contraddittorio effettivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è, di regola, un accertamento di fatto del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti della violazione dei criteri legali di qualificazione o del vizio motivazionale nei ristretti confini dell’omesso esame di un fatto decisivo.
- La subordinazione si individua nella soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, con rilievo centrale dell’eterodirezione e dell’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale.
- Ai fini della qualificazione del rapporto, il giudice può valorizzare indici sussidiari quali regolarità della retribuzione, orario predeterminato, necessità di giustificare assenze, esercizio del potere disciplinare, semplicità e ripetitività delle mansioni e assenza di discrezionalità nell’esecuzione della prestazione.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non si configura per la sola mancata considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. incontra un limite ulteriore di ammissibilità.
- Quando il ricorso è infondato, il giudice di legittimità può evitare attività processuali superflue, comprese rinnovazioni di notifiche ormai inutili, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
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