Ordinanza n. 102/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- (-OMISSIS-) del 20.01.2026, notificato il 3.03.2026, con cui è stata rigettata la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 8.11.2025; nonché di ogni altro atto amministrativo antecedente e conseguente comunque connesso o collegato anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore e notificato al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo implicitamente l'illegittimità del giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell'atto e chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo risulta che il provvedimento aveva esaminato anche le osservazioni presentate nella fase procedimentale. Il ricorrente aveva precedenti di polizia, parte dei quali non aveva avuto seguito, mentre l'amministrazione aveva valorizzato l'adozione di tre misure di prevenzione nel periodo compreso tra febbraio 2023 e settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del diniego. Ha giudicato il provvedimento sufficientemente motivato nella formulazione del giudizio di pericolosità sociale, anche perché l'atto aveva controdedotto alle osservazioni procedimentali. La circostanza che alcuni precedenti di polizia non avessero avuto seguito non è stata ritenuta decisiva; il Collegio ha invece considerato particolarmente significativa la sottoposizione del ricorrente a tre misure di prevenzione in un arco temporale limitato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti previsti per la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha escluso la sussistenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale può ritenersi sufficientemente motivato quando l'amministrazione esamina le osservazioni procedimentali e indica gli elementi concreti posti a fondamento della valutazione.
- La mancata definizione o il mancato seguito di alcuni precedenti di polizia non impedisce, di per sé, di fondare il giudizio di pericolosità sociale su altri elementi autonomamente significativi.
- L'adozione di plurime misure di prevenzione in un arco temporale limitato costituisce elemento concretamente rilevante ai fini della valutazione cautelare della pericolosità sociale dello straniero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →