Ordinanza n. 357/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa adozione delle misure cautelari monocratiche e collegiali (artt. 55 e 56 C.P.A.): dell'ordinanza n. 233 del 15.12.2025 (prot. 96758/25), del Comune di Sorrento, recante diniego cumulativo ed indifferenziato delle domande di condono prot. 9559 del 28.03.1986 (n. 310 L. 47/85), prot. 7183 dell'01.03.1995 (n. 984 L. 724/94) e prot. 7184 dell'01.03.1995 (n. 985 L. 724/94) per immobile sito alla Via Marina di Puolo n. 5; dell'ordinanza n. 233 del 15.12.2025 (prot. 96758/25), del Comune di Sorrento, recante contestuale ordine di demolizione e ripristino dell'intero fabbricato, con rimessa in pristino dello stato dei luoghi preesistente alla realizzazione dello stesso; della nota prot. 91897 del 28.11.2025, recante comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento delle domande di condono; di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, propedeutico e conseguenziale, tra cui, per quanto possa occorrere, le note comunali prot. 2145 e 2137 del 15.01.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di diniego cumulativo delle domande di condono edilizio e contestuale ordine di demolizione e ripristino dell'intero fabbricato, nonché comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare anche monocratica, l'ordinanza comunale che ha respinto cumulativamente e in modo indifferenziato tre domande di condono edilizio relative a un immobile sito nel Comune di Sorrento e ha disposto la demolizione e il ripristino dell'intero fabbricato. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze e gli atti connessi, comprese alcune precedenti note comunali. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti, né le censure articolate dalla ricorrente; il giudice si è limitato a rilevare la necessità di un adeguato approfondimento delle questioni nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare. In particolare, ha ravvisato il periculum in mora in ragione del contenuto e della natura dei provvedimenti impugnati, nonché della pendenza della procedura RESA. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio non ha formulato una valutazione conclusiva, rilevando che le questioni necessitano di adeguato approfondimento nella fase di merito. Ha quindi accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato, e ha fissato l'udienza pubblica di merito al 10 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare collegiale.
art. 56 c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento alla richiesta di misure cautelari monocratiche e collegiali, senza che l'ordinanza ne sviluppi ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo che dispone la demolizione e il ripristino di un intero fabbricato, la pendenza dell'esecuzione, anche nell'ambito di una procedura amministrativa specificamente indicata, può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto.
- Quando le questioni sottoposte al giudice richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice cautelare può sospendere provvisoriamente l'efficacia del provvedimento sulla base del ravvisato periculum in mora, rinviando l'esame compiuto della controversia alla fase di merito.
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