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Sentenza

Sentenza n. 4087/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Monza n. 88, del 30 settembre 2025, avente ad oggetto "Disciplina deli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento e spegnimento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione"; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi espressamente inclusi: - il Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, approvato dal Consiglio Comunale di Monza con Delibera n. 76/124093 in data 2 luglio 2018; - dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017; - del report d'analisi "usi e costumi del gioco d'azzardo - Report finale Mappatura dell'offerta di gioco e analisi dei questionari somministrati alla popolazione giovanile di Monza e Brianza a cura del C.S.V. di Monza Rete Contro l'Azzardo", come citato nell'ordinanza n. 88/2025, non conosciuto; - dei dati raccolti tramite l'applicativo S.M.A.R.T. (applicativo ufficiale di supporto al monitoraggio e all'analisi della raccolta effettuata mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. nonché di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli orari di funzionamento degli apparecchi stessi), come citati nell'ordinanza n. 88/2025, non conosciuti; - delle osservazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmesse al Comune di Monza con atto n. 0546919, in data 20 agosto 2025, come citato nell'ordinanza n. 88/2025, non conosciute; - dei dati del SERD dell’ASST di MONZA anno 2024, come citati nell'ordinanza n. 88/2025, non conosciuti; - della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla regolamentazione degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro nel Comune di Monza in data 7 luglio 2025, come citata nell'ordinanza n. 88/2025, non conosciuta; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 23\02\2026, per l’annullamento: - di tutta la documentazione istruttoria resa disponibile dal Comune di Monza in data 19 dicembre 2025 a seguito di istanza di accesso e segnatamente: - della nota di riscontro all’istanza di accesso agli atti in data 19 dicembre 2026 prot. 233969/2025; - della nota di avvio del procedimento volto all’adozione della Ordinanza; - della Relazione “Gaming - Analisi sulle abitudini di gioco tra i ragazzi e le ragazze delle province di Monza e Lecco”; - della e-mail del dott. Galimberti in data 6 maggio 2025; - della e-mail del dott. Corti in data 5 giugno 2025; - della Relazione “Gaming/gambling: cosa ne pensano i giovani del gioco d’azzardo e del gioco on line” pubblicata il 23 giugno 2022; - della Relazione “Gambling Usi e costumi del gioco d’azzardo”; - della Relazione della Regione Lombardia - REL n. 73 DGR XII/ 3570 del 9 dicembre 2024, “Relazione sullo stato d'attuazione della legge regionale n. 8/2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" - annualità 2022-2023”; - della Relazione sul Gioco d’Azzardo Patologico della ASST Brianza in data 12 agosto 2024; - della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, prot. 0546919.20-08-2025, in data 20 agosto 2025; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi espressamente inclusi gli atti già impugnati in sede di ricorso.

Giustizia amministrativa202504932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del Sindaco di Monza che imponeva l'interruzione quotidiana, per complessive sei ore, del funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nonché gli atti istruttori presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, gestore di un bar nel quale erano installati apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., ha impugnato l'ordinanza sindacale che disponeva lo spegnimento degli apparecchi nelle fasce 7:30-9:30, 12:00-14:00 e 19:00-21:00 di tutti i giorni, festivi compresi. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000, degli artt. 86, 88 e 110, comma 6, T.U.L.P.S., dell'art. 1, comma 936, l. 208/2015, della l.r. Lombardia n. 8/2013 e del regolamento comunale in materia di gioco d'azzardo; difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, violazione dell'autovincolo, difetto di proporzionalità e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. In particolare, ha sostenuto che il Comune avrebbe reiterato i vizi già rilevati dal Consiglio di Stato nei confronti della precedente ordinanza del 2018, che i dati utilizzati non sarebbero stati sufficienti né scientificamente idonei, che le limitazioni sarebbero inefficaci o controproducenti e discriminatorie rispetto ad altre forme di gioco, che non sarebbe stata adeguatamente motivata la scelta delle fasce orarie e che il provvedimento avrebbe violato i criteri del regolamento comunale. Con motivi aggiunti ha impugnato la documentazione istruttoria acquisita mediante accesso, riproponendo le censure di difetto di istruttoria e motivazione e deducendo l'illegittimità derivata. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell'ordinanza, fondata sui dati del SerD dell'ASST di Monza, sull'applicativo S.M.A.R.T., sui report relativi al gioco d'azzardo e sulle osservazioni dell'ADM; l'ADM ha chiesto l'estromissione dal giudizio e ha richiamato l'Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha negato l'estromissione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritenendo configurabile un collegamento non occasionale con la controversia, poiché l'Agenzia aveva partecipato al procedimento e formulato osservazioni richiamate nell'ordinanza. Quanto alle eccezioni di inammissibilità relative all'impugnazione degli atti endoprocedimentali, il Collegio ha preferito decidere nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida. Nel merito, ha ritenuto che l'art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000 attribuisca al Sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi dotati di apparecchi da gioco anche per finalità di tutela della salute e di contrasto alla ludopatia. L'Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, pur non essendo stata recepita con decreto ministeriale, costituisce parametro di riferimento per valutare adeguatezza e proporzionalità delle ordinanze locali e individua in sei ore complessive il limite massimo giornaliero di interruzione del gioco, oltre a richiedere il raccordo con l'ADM. L'ordinanza impugnata rispettava tale limite, a differenza della precedente ordinanza comunale del 2018, che prevedeva una sospensione molto più ampia e non adeguatamente motivata. Il TAR ha ritenuto sufficiente l'istruttoria, basata sui dati del report sulla popolazione giovanile, sull'applicativo S.M.A.R.T. e sui dati del SerD, dai quali emergevano la diffusione dell'offerta di gioco, una spesa significativa e un trend crescente delle persone assistite per GAP. Non è necessaria la dimostrazione del superamento di una soglia quantitativa minima di ludopatia, anche perché il fenomeno è in larga parte sommerso e l'intervento sindacale ha finalità preventiva. L'amministrazione aveva inoltre preso in considerazione le osservazioni dell'ADM, senza essere tenuta a confutarle analiticamente. La limitazione ai soli apparecchi ex art. 110, comma 6, non viola il principio di parità, poiché tali apparecchi presentano caratteristiche di accessibilità e modalità di fruizione non comparabili con altre forme di gioco. Le contestazioni sulla scelta delle fasce orarie e sul monte ore costituivano, in assenza di macroscopica illogicità o incongruenza, un tentativo di ottenere un sindacato sostitutivo sul merito della scelta amministrativa. Il regolamento comunale non imponeva fasce orarie predeterminate e lasciava al Sindaco un'ampia discrezionalità nella concreta modulazione delle misure. La misura è stata ritenuta proporzionata e coerente con il principio di precauzione, in quanto idonea a ridurre l'accessibilità al gioco senza vietarlo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per € 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune; sono state compensate nei confronti dell'ADM.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000

    coordinare e riorganizzare «gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici»

    Attribuisce al Sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi con apparecchi da gioco anche per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale.

  • art. 110, comma 6, R.D. 773/1931

    Individua gli apparecchi da gioco con vincita in denaro cui si riferisce la limitazione oraria impugnata.

  • art. 1, comma 936, l. 208/2015

    «Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata (...) sono definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale (...)»

    Costituisce la base legislativa dell'Intesa del 7 settembre 2017, utilizzata come parametro di riferimento per l'esercizio delle competenze locali in materia di orari del gioco.

  • art. 9, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 281/1997

    Riconosce la natura consensuale delle intese in Conferenza Unificata quali strumenti di raccordo tra diversi livelli di governo e di coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze.

  • art. 1, comma 1049, l. 205/2017

    È richiamato quale disposizione successiva che attribuisce rilievo all'Intesa del 7 settembre 2017 anche se non recepita con decreto ministeriale.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    È richiamato dal regolamento comunale quale fondamento dell'ordinanza sindacale in materia di orari.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito la fissazione dell'udienza di merito in sede cautelare, senza definizione della domanda cautelare nel merito.

Massime di principio

  • L'art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000 costituisce base legislativa sufficiente per il potere sindacale di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installati apparecchi da gioco, anche quando la finalità perseguita sia la tutela della salute e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
  • L'Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, pur non recepita con decreto ministeriale, può costituire parametro di riferimento per valutare adeguatezza e proporzionalità delle ordinanze locali sugli orari del gioco, in quanto espressione di coordinamento consensuale tra i diversi livelli di governo. Il limite di sei ore complessive di interruzione quotidiana rappresenta un punto di equilibrio tra tutela della salute, libertà d'impresa e interesse erariale.
  • Un'ordinanza sindacale che limita a complessive sei ore giornaliere il funzionamento degli apparecchi da gioco può ritenersi adeguatamente istruita e motivata quando richiami dati epidemiologici, dati sulla diffusione e sulla spesa di gioco e studi sul fenomeno, senza necessità di dimostrare il superamento di una soglia minima di casi di ludopatia, considerato il carattere sommerso del fenomeno e la finalità preventiva dell'intervento.
  • L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione procedimentale dell'operatore o dell'autorità coinvolta, essendo sufficiente che dalla motivazione complessiva emerga che tali osservazioni sono state esaminate e considerate nella formazione della decisione.
  • La scelta delle specifiche fasce orarie di sospensione del gioco appartiene alla discrezionalità amministrativa e non è sindacabile in modo sostitutivo dal giudice, salvo che emergano manifesta illogicità, incongruenza o sproporzione.
  • La limitazione degli orari riferita agli apparecchi ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. non viola necessariamente la parità di trattamento rispetto ad altre forme di gioco, quando tali apparecchi siano ritenuti non comparabili per ubicazione, modalità di fruizione e capacità di favorire condotte compulsive. La riduzione oraria costituisce inoltre misura compatibile con il principio di precauzione, poiché limita l'accessibilità senza vietare il gioco lecito.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaOrgani degli enti localiMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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