Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39682/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di estratti di ruolo riferiti a una pluralità di cartelle di pagamento per tributi di varia natura. In primo e secondo grado è stata ritenuta comprovata la notifica tempestiva delle cartelle, con conseguente inammissibilità dell'appello e condanna alle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle, la mancata impugnazione nei termini e l'idoneità degli atti di pignoramento presso terzi a interrompere la prescrizione. Con il secondo motivo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella prescrizione breve dei crediti erariali ex art. 2953 c.c., assumendo che il giudice di appello non ne avesse tenuto conto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente formulato come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito; ha inoltre osservato che la doglianza sull'art. 2697 c.c. non riguardava una errata distribuzione dell'onere probatorio, ma un contestato apprezzamento dell'esito della prova. Quanto alla censura sulla nullità della notifica degli atti di pignoramento, l'ha reputata carente di autosufficienza perché non era stata dimostrata l'originaria deduzione di tale eccezione nei gradi di merito. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato adeguatamente il fatto storico asseritamente omesso, la sede processuale dell'eccezione di prescrizione, né i presupposti necessari a valutarne la decisività. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore delle controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando contesti, in realtà, la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 60, comma 1, lett. e, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della notificazione delle cartelle; la Corte non esamina il merito della censura perché la ritiene inammissibile e volta alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formalmente incardinato su violazione di legge non può essere usato per ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di deduzioni difensive o di singole risultanze istruttorie.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, per rispettare il principio di autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio di omesso esame impone il deposito e la precisa indicazione degli atti necessari a verificare la decisività del fatto asseritamente omesso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha definito il ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione dei crediti; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e mancata specificazione del fatto storico decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove compiute dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice sbaglia nell'allocazione dell'onere probatorio; se la censura riguarda la valutazione dell'idoneità della prova, il vizio non è quello di falsa applicazione della norma sull'onere della prova.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: i fatti, le eccezioni e i documenti rilevanti devono essere specificamente indicati e riprodotti nei limiti necessari a consentire il controllo di legittimità.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, della sua emergenza dagli atti, della sua rituale deduzione nel processo e della sua decisività; non basta lamentare l'omessa considerazione di deduzioni difensive o argomenti giuridici.
  • Chi deduce in cassazione la mancata pronuncia su prescrizione deve indicare puntualmente quando e dove l'eccezione è stata proposta e quali elementi consentano di verificarne la maturazione, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.