Parere n. 458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di Novara per l’annullamento del decreto -OMISSIS-, emesso il 4 febbraio 2021 e notificato l’11 marzo 2021, di diniego della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dalla Prefettura di Novara il 4 febbraio 2021 e notificato l’11 marzo 2021
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, contestando l’insufficiente valutazione del requisito reddituale relativo all’anno 2019, l’omessa considerazione della propria situazione lavorativa ed economica complessiva e successiva, nonché il difetto di istruttoria. Il reddito dichiarato per il 2019 era pari a 7.985 euro, di poco inferiore alla soglia di 8.263,31 euro prevista dall’art. 3 del decreto-legge n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990. Il ricorrente ha dedotto che la riduzione era dipesa dal mancato pagamento delle retribuzioni da parte della datrice di lavoro, circostanza oggetto di un giudizio lavoristico conclusosi con la condanna della società al pagamento di oltre 75.000 euro. Ha inoltre documentato il successivo recupero della capacità reddituale, anche mediante cassa integrazione, Naspi e attività autonoma.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha disposto l’annullamento del diniego, impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno. La Sezione ha rilevato che l’amministrazione aveva fondato la decisione esclusivamente sul dato reddituale del 2019, senza adeguatamente considerare: la continuità lavorativa del ricorrente dal 1996 al 2018; la minima entità dello scostamento dalla soglia; la causa dello scostamento, riconducibile al mancato pagamento di retribuzioni; l’esistenza di una controversia giudiziaria già comunicata alla Prefettura; la successiva reintegrazione della capacità reddituale; la situazione economica complessiva e la capacità prospettica di autosostentamento. La Sezione ha affermato che una flessione reddituale riferita a un solo anno d’imposta non giustifica di per sé il rigetto della domanda di cittadinanza, dovendo l’amministrazione verificare la stabilità economico-patrimoniale complessiva dell’aspirante cittadino e la sua capacità di superare difficoltà temporanee. Il ricorso è stato pertanto accolto per difetto di istruttoria e irragionevole applicazione del requisito reddituale.
Osservazioni
Valutazione del requisito reddituale
Il requisito reddituale non può essere valutato in modo rigidamente formalistico sulla base del solo reddito dichiarato per un’unica annualità, soprattutto quando lo scostamento dalla soglia sia minimo e risulti giustificato da circostanze temporanee e documentate.
Difetto di istruttoria sulla situazione economica complessiva
La Prefettura avrebbe dovuto considerare la continuità lavorativa pregressa, il mancato pagamento delle retribuzioni, la causa promossa dal ricorrente contro la datrice di lavoro e gli elementi idonei a dimostrare la successiva ripresa della capacità reddituale.
Valutazione prognostica della capacità di autosostentamento
L’amministrazione deve verificare la stabilità economico-patrimoniale complessiva e la capacità dell’interessato di fronteggiare difficoltà transitorie, anziché desumere automaticamente l’insussistenza del requisito da una sola annualità reddituale negativa.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 3, decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8
reddito imponibile fino ad euro 8.263,31, incrementato fino ad euro 11.362,05 di reddito complessivo in presenza di coniuge a carico e in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico
I parametri reddituali costituiscono un riferimento per la verifica della capacità economica, ma non possono essere applicati in modo automatico e isolato senza valutare la situazione economico-patrimoniale complessiva e prospettica dell’istante.
art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi aveva consentito al ricorrente di rappresentare alla Prefettura l’avvio della causa per il recupero delle retribuzioni non corrisposte; tale elemento avrebbe dovuto essere adeguatamente considerato nell’istruttoria.
art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Il parere è reso nell’ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il requisito reddituale deve essere valutato considerando la situazione economico-patrimoniale complessiva e la capacità prospettica di autosostentamento dell’istante, non sulla base automatica del solo reddito di una singola annualità.
- Una flessione reddituale limitata a un solo anno non giustifica di per sé il diniego della cittadinanza quando sia riconducibile a difficoltà temporanee, adeguatamente documentate, e non evidenzi una definitiva perdita della capacità di produrre reddito.
- Quando l’interessato rappresenti, nel procedimento, l’esistenza di una controversia volta al recupero di retribuzioni non corrisposte, l’amministrazione deve valutarne la rilevanza ai fini del giudizio sulla capacità reddituale e svolgere un’istruttoria non meramente formale.
- La verifica della capacità economica ai fini della cittadinanza richiede anche una valutazione prognostica della possibilità che l’istante riacquisti o conservi una stabile autonomia economico-patrimoniale.
Diniego della cittadinanza italiana e valutazione del requisito reddituale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino albanese contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di Novara per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e provvedimento impugnato
L’istanza era stata presentata il 26 marzo 2018. Il diniego, adottato il 4 febbraio 2021, era motivato dall’insufficienza dei redditi percepiti nell’anno 2019, valutati secondo i parametri dell’art. 3 del decreto-legge n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990. Il reddito dichiarato dal ricorrente ammontava a 7.985 euro, a fronte della soglia di 8.263,31 euro.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha contestato:
- l’errata e irragionevole valutazione del requisito reddituale;
- l’omessa considerazione di fatti rilevanti;
- il mancato esame della situazione economica successiva al novembre 2020 e di quella attuale;
- l’insufficienza dell’attività istruttoria.
Ha dedotto di avere lavorato senza soluzione di continuità dal 1996 al 2018 con redditi superiori ai limiti di legge e che la riduzione del reddito nel 2019 era dipesa dal mancato pagamento delle retribuzioni da parte della datrice di lavoro. La controversia lavoristica si è conclusa con la sentenza del Tribunale di Novara n. 188 del 16 settembre 2022, che ha condannato la società al pagamento di 75.347,58 euro, oltre interessi, rivalutazione, spese e contributi previdenziali.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha esaminato congiuntamente le censure connesse.
Il diniego era fondato esclusivamente sugli accertamenti fiscali relativi al 2019. Tale impostazione è stata ritenuta eccessivamente formalistica perché non aveva considerato elementi decisivi già rappresentati dall’interessato, tra cui l’avvio della causa contro la datrice di lavoro per il recupero delle retribuzioni non corrisposte.
La documentazione prodotta dimostrava inoltre:
- la continuità lavorativa pregressa;
- la modestia dello scostamento dalla soglia reddituale;
- la causa temporanea della riduzione del reddito;
- il successivo recupero della capacità economica, anche mediante cassa integrazione e Naspi;
- i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2021 e nel 2022.
Principi sulla valutazione della capacità reddituale
La Sezione ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, secondo cui l’amministrazione deve verificare la stabilità economico-patrimoniale dell’aspirante cittadino e la sua capacità di fronteggiare periodi di difficoltà transitori.
Una flessione reddituale riferita a un solo anno d’imposta non può, da sola, giustificare il rigetto della domanda quando non dimostri una definitiva perdita della capacità di produrre reddito. Occorre invece svolgere una valutazione complessiva e prognostica, tenendo conto della storia lavorativa, delle cause della temporanea riduzione, degli sviluppi successivi e della capacità di recuperare condizioni economiche adeguate.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, lasciando impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
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