Sentenza del 20/07/2015 n. 4266 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazioni - Rimborso parziale di somme - Art. 19 del D.lgs 546/92 - Autonoma impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento di rimborso parziale è stato qualificato come atto impugnabile limitatamente alla quota non rimborsata. Il contribuente può quindi contestare autonomamente il diniego, espresso o implicito, della parte residua della richiesta entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il mancato rimborso integrale dell'imposta richiesta. L'amministrazione aveva infatti disposto un rimborso solo parziale; secondo il principio affermato, la parte del provvedimento relativa alla somma non restituita equivale a un rigetto, anche se implicito, della domanda di rimborso originaria. Tale diniego è autonomamente impugnabile come rifiuto espresso ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, come previsto anche dall'art. 26.
Norme richiamate
Il provvedimento di rimborso parziale, per la parte in cui non accoglie la richiesta del contribuente, costituisce un atto autonomamente impugnabile quale rifiuto espresso o implicito.
L'impugnazione del provvedimento deve essere proposta entro sessanta giorni dalla sua notificazione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione riconosce solo parzialmente un rimborso richiesto, la quota non restituita deve essere considerata un diniego impugnabile.
- Non è necessario attendere un ulteriore provvedimento formale di rigetto: il rimborso parziale può già consentire l'impugnazione della parte residua.
- Il termine ordinario per contestare il diniego decorre dalla notificazione del provvedimento ed è di sessanta giorni.
- L'impugnazione deve concentrarsi sulla differenza tra l'importo richiesto e quello effettivamente rimborsato.
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