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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15475/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aramram Ayoub impugna denunciando la violazione dell'art. 599-bis c.p.p. (accordo di pena in appello). Khamlichi Abderrahim deduce violazione dell'art. 129 c.p.p. e lamenta l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause evidenti di proscioglimento. Entrambi impugnano la sentenza che aveva confermato/attuato l'accordo di cui all'art. 599-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Aramram è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, mentre l'atto di impugnazione in cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Il ricorso di Khamlichi è inammissibile perché le questioni proposte sono escluse nella valutazione di una sentenza pronunciata dopo rinuncia ai motivi di ricorso nell'ambito del concordato ex art. 599-bis: sono ammissibili in cassazione soltanto censure relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi nella determinazione della pena salvo che la sanzione sia illegale o fuori dai limiti edittali. Per l'inammissibilità, entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e ciascuno è condannato a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 in applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza conferma che l'impugnazione di una pronuncia basata sul concordato di cui all'art. 599-bis è consentita in cassazione soltanto entro limiti ristretti: sono sindacabili la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e la conformità della pronuncia, mentre risultano inammissibili questioni relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 o a vizi nella determinazione della pena salvo che la sanzione sia illegale o ecceda i limiti edittali.

  • art. 613 c.p.p.

    Stabilisce i requisiti di sottoscrizione dell'impugnazione in Cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione; la mancata osservanza è causa di inammissibilità dell'impugnazione proposta personalmente dall'imputato.

  • art. 129 c.p.p.

    Riguarda le cause di proscioglimento. Nel caso di concordato/ rinuncia ai motivi di ricorso, le doglianze sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento sono inammissibili in Cassazione, salvo che rientrino nelle poche ipotesi ammesse connesse alla formazione della volontà o all'illegittimità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dell'impugnazione; nella fattispecie è stata applicata la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170)

    «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»

    La Corte richiama il precedente per delimitare il perimetro delle questioni ammissibili in cassazione contro sentenze ex art. 599-bis: solo questioni attinenti alla volontà della parte, al consenso del P.M. e alla conformità della pronuncia sono sindacabili; altre doglianze sono precluse.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro una sentenza resa sulla base del "concordato" ex art. 599-bis è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà dell'imputato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia; le altre questioni sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: deve essere sottoscritto da avvocati iscritti nell'albo speciale per la Cassazione (art. 613 c.p.p.); la mancata sottoscrizione determina l'inammissibilità.
  • Le doglianze sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) sono, salvo casi eccezionali, inammissibili se la parte ha rinunciato ai motivi in sede di concordato.
  • Questioni relative alla determinazione della pena possono essere dedotte solo se la pena è illegale o fuori dai limiti edittali; altrimenti sono precluse quando derivano da motivi rinunciati.
  • Presentare un ricorso manifestamente inammissibile o formalmente viziato può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella scelta dell'impugnazione.
  • Prima di proporre un ricorso avverso pronunce ex art. 599-bis è utile verificare: a) chi ha sottoscritto il ricorso (avvocato abilitato per Cassazione), b) se il motivo rientra nel perimetro delle questioni ammissibili (volontà, consenso PM, contenuto della pronuncia), c) se non si tratta di motivi espressamente rinunciati.

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