Cassazione Penale, Ordinanza n. 11106/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di due imputate pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Parma per un fatto di concorso in furto aggravato e per un ulteriore reato in continuazione. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'insussistenza dei reati contestati; 2) erronea qualificazione del fatto sub a), che avrebbero dovuto essere riqualificato come truffa; 3) eccessiva entità della pena inflitta. Una delle due imputate ha inoltre censurato il diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è stato sostenuto da successiva memoria difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su motivi non deducibili in sede di legittimità. In particolare, le prime due censure riproponevano le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La censura sulla pena è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva determinato il trattamento sanzionatorio in misura media o prossima al minimo edittale, scelta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. La doglianza sulla sospensione condizionale è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo il diniego adeguatamente motivato dalla Corte di appello. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma di concorso di persone nei reati contestati
art. 624 c.p.
richiamato nella contestazione del capo a come furto
art. 625 n. 2, 5, 8-ter c.p.
richiamato come aggravanti del furto contestato
art. 61 n. 5 c.p.
richiamato come circostanza aggravante contestata
art. 81 cpv. c.p.
richiamato per la continuazione tra i reati contestati
art. 493-ter c.p.
richiamato come reato contestato al capo b
art. 581 c.p.p.
richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione
art. 591 c.p.p.
richiamato per l'inammissibilità dei motivi generici o non specifici
art. 133 c.p.
richiamato come criterio di commisurazione della pena
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza confronto puntuale con le ragioni del diniego, comporta inammissibilità.
- È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare in modo generico carenze o illogicità della motivazione, se non si confronta con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice di merito.
- La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente estesa quando la sanzione è determinata in misura media o prossima al minimo edittale.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica; ove il giudice di merito abbia spiegato il diniego in modo coerente, la doglianza non è accoglibile.
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