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Sentenza

Sentenza n. 557/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativo alla documentazione della procedura di selezione e della successiva fase di co-progettazione con l’ente risultato aggiudicatario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione aveva partecipato alla procedura indetta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 per individuare enti del terzo settore cui affidare la co-progettazione e la gestione di un investimento PNRR relativo alla povertà estrema. La commissione le aveva attribuito 58,5/100 punti, inferiori alla soglia di 60/100 prevista dalla lex specialis per l’ammissione alla fase di co-progettazione, ammettendo invece la Cooperativa Sociale Vitasì, cui erano stati attribuiti 73/100 punti. Dopo un primo accesso, nel quale erano stati ostesi la determinazione di ammissione alla co-progettazione e il verbale della commissione, l’associazione presentava una nuova istanza di accesso ex artt. 22 ss. l. 241/1990, chiedendo ricevute PEC, verbali, schede di valutazione, atti relativi all’approvazione e aggiudicazione del progetto definitivo, rimodulazione del budget, atti della co-progettazione e accordo definitivo. Il Comune negava l’accesso agli atti non già ostesi per difetto di interesse, rilevando l’esclusione dell’associazione dalla fase di co-progettazione. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 22 ss. l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo che la qualità di partecipante alla procedura e l’esigenza di difendere i propri interessi legittimassero l’accesso anche agli atti successivi all’esclusione, invocando inoltre l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990 e, in via ulteriore, l’accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013. Contestava altresì che i documenti indicati alle lettere b) e c) fossero stati effettivamente ostesi. La controinteressata e il Comune eccepivano la carenza di interesse, richiamando il consolidamento dell’esclusione per mancata impugnazione della determinazione n. 921/2025 e l’estraneità della ricorrente alla successiva fase di co-progettazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In rito, ha ritenuto impugnabile il diniego del 19 marzo 2026, qualificandolo come atto confermativo dotato di autonoma motivazione rispetto al precedente diniego opposto in occasione dell’accesso del 22 dicembre 2025, poiché la ricorrente aveva presentato una nuova istanza. Ha invece ritenuto che la questione relativa alla sussistenza dei presupposti dell’accesso riguardasse il merito della pretesa ostensiva e non l’interesse processuale. Nel merito, richiamando l’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990, ha affermato che il partecipante a una procedura selettiva dispone normalmente di un interesse difensivo all’accesso agli atti della procedura, ma che, quando sia stato escluso, tale interesse si concentra sul provvedimento di esclusione e sugli atti prodromici, presupposti e preliminari, non estendendosi di regola agli atti successivi funzionali all’aggiudicazione o alla co-progettazione con il vincitore, salvo l’allegazione di un ulteriore e diverso interesse ostensivo. Nel caso concreto, la ricorrente aveva già avuto accesso alla determinazione n. 921/2025 e al verbale n. 1 della commissione, relativi all’ammissione e alla valutazione delle offerte. Le contestazioni concernenti l’asserita incompletezza della valutazione individuale e della motivazione dei punteggi riguardavano la legittimità della determinazione di esclusione e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando tempestivamente tale atto; la mancata impugnazione ne aveva determinato il consolidamento, con conseguente esclusione anche dalla successiva fase di co-progettazione. L’interesse dichiarato dalla ricorrente, finalizzato esclusivamente a tutelare la possibilità di concorrere alla procedura, non era quindi più diretto, concreto e attuale. Il TAR ha inoltre escluso che potesse essere mutato in giudizio il titolo dell’accesso, rilevando che l’istanza era stata inequivocabilmente formulata ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990 e non conteneva un richiamo all’accesso civico generalizzato. Ha condannato la ricorrente al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite in favore del Comune e di € 1.000,00 in favore della controinteressata, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

    L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e al documento richiesto. Per il concorrente escluso, il titolo ostensivo riguarda di regola il provvedimento di esclusione e gli atti prodromici, non gli atti successivi alla sua esclusione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso difensivo non supera la necessità di dimostrare un interesse attuale e concreto collegato alla situazione giuridica da tutelare; una volta consolidata l’esclusione dalla procedura, non giustifica l’accesso generalizzato agli atti della fase successiva.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale è applicabile quando l’istanza richiama in modo esclusivo e inequivocabile tale istituto.

  • d.lgs. 33/2013

    L’amministrazione deve esaminare un’istanza generica anche alla luce dell’accesso civico generalizzato, salvo che l’interessato abbia inequivocabilmente scelto il solo accesso documentale; in quest’ultimo caso il giudice non può mutare in giudizio il titolo dell’accesso.

  • art. 55 d.lgs. 117/2017

    La procedura riguardava l’individuazione di enti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di un intervento finanziato dal PNRR.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso non consente al giudice amministrativo di mutare il titolo dell’accesso definito dall’istanza originaria e dal diniego amministrativo.

Massime di principio

  • Il partecipante a una procedura selettiva o competitiva vanta normalmente un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti della procedura, anche in funzione difensiva.
  • Quando il partecipante è stato escluso dalla procedura, l’interesse all’accesso si concentra, di regola, sul provvedimento di esclusione e sugli atti prodromici, presupposti e preliminari; non si estende agli atti successivi funzionali all’aggiudicazione o alla fase procedurale riservata agli altri concorrenti, salvo l’allegazione di un interesse ostensivo ulteriore e diverso.
  • Le contestazioni relative all’incompletezza o all’illegittimità della valutazione dell’offerta non possono essere trasferite surrettiziamente nel giudizio sull’accesso quando riguardano la legittimità del provvedimento di esclusione ormai consolidato per mancata impugnazione.
  • Se l’istanza di accesso richiama in modo esclusivo e inequivocabile gli artt. 22 ss. l. 241/1990, l’amministrazione deve esaminarla secondo la disciplina dell’accesso documentale e il giudice dell’accesso non può convertirne d’ufficio il titolo in accesso civico generalizzato.
  • Il diniego successivo a una nuova istanza di accesso è autonomamente impugnabile quando contiene un’autonoma motivazione, anche se riferito a documenti già oggetto di un precedente diniego.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoRito appalti e sorte del contratto
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDecadenza e tardività

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