Sentenza del 27/02/2020 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l'anno 2010 la ricorrente non presentò la dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate rilevò bonifici provenienti dalla Cina e, non ricevendo chiarimenti (la raccomandata di invito a comparire non fu ritirata e perfezionò per giacenza), notificò un avviso di accertamento ritenendo le somme reddito non dichiarato. La contribuente impugnò sostenendo l'illegittimità dell'avviso per inversione dell'onere della prova e che i bonifici fossero regali; contestò inoltre la validità della notifica perfezionata per compiuta giacenza. L'Agenzia difese la legittimità dell'atto e invocò l'applicazione dell'art. 32 DPR 600/73 secondo cui, in caso di movimentazioni bancarie, spetta al contribuente fornire la giustificazione e la relativa documentazione.
La decisione
Il giudice d'appello ha respinto l'appello della contribuente confermando la sentenza di grado precedente. È stata ritenuta legittima la notifica dell'avviso a comparire tramite raccomandata perfezionata per compiuta giacenza; non è previsto il contraddittorio preventivo ex art. 12 L.212/2000 per indagini sui movimenti bancari. Sul merito, essendo la contribuente incapace di fornire una prova puntuale e documentale dell'origine non imponibile delle somme (si limitò ad affermare che si trattava di regalie e non erano noti i soggetti bonificanti), è legittima l'applicazione dell'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73. L'appellante è stata condannata al rimborso delle spese di questo grado per euro 2.000.
Norme richiamate
art. 32 DPR 600/1973
In caso di movimentazioni bancarie l'onere di dimostrare che i movimenti provengano da fonti fiscalmente non rilevanti grava sul contribuente; la dimostrazione deve essere puntuale e documentale. Se il contribuente non fornisce prova sufficiente, l'amministrazione può considerare le somme come imponibili.
art. 12 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Non è previsto, per le indagini sui movimenti bancari, un obbligo di contraddittorio preventivo prima dell'invio dell'avviso a comparire; pertanto la richiesta di chiarimenti inviata tramite raccomandata è legittima e può perfezionarsi per compiuta giacenza.
Massime di principio
- La notifica tramite raccomandata AR che perfeziona per compiuta giacenza è in linea di principio valida per gli avvisi a comparire; l'assenza del destinatario al domicilio non invalida automaticamente la comunicazione.
- Per i movimenti bancari l'onere probatorio è del contribuente: è necessario fornire documentazione chiara e puntuale sull'origine delle somme (identità del bonificante, natura del rapporto, eventuale tassazione precedente, dichiarazioni o atti che comprovino la regalia). Una mera affermazione verbale o una generica causale non sono sufficienti.
- L'amministrazione finanziaria può legittimamente qualificare come reddito somme non adeguatamente giustificate; l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 32 DPR 600/73 non è arbitraria se applicata quando mancano elementi probatori del contribuente.
- In situazioni analoghe è consigliabile: rispondere tempestivamente all'avviso a comparire, ritirare le raccomandate o delegare la ricezione; conservare e produrre documenti che attestino la natura non imponibile (atto di donazione, identità e idoneità del mittente, prove di tassazione precedente o di disponibilità già tassata).
- Se il bonificante è estero occorre raccogliere elementi utili a dimostrare la natura del trasferimento (corrispondenza, prove bancarie del mittente, eventuale regolamentazione fiscale estera), poiché l'ignota identità del mittente indebolisce la difesa del contribuente.
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