Sentenza del 02/12/2021 n. 37909 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio di Marsia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 45.074,51 più accessori per contributi relativi alla gestione ordinaria e al servizio di vigilanza per gli anni 2003-2004, approvati con delibere di bilancio. L'Amministrazione separata ha proposto opposizione sostenendo l'insussistenza del titolo e deducendo, tra l'altro, vizi delle delibere e l'assenza di prova da parte del Consorzio; in appello il Consorzio ha ottenuto conferma del decreto ritenendo l'Amministrazione obbligata in qualità di "utente non consorziato". In cassazione l'Amministrazione ha contestato la fondatezza delle pretese per mancata prova e ha eccepito l'esistenza di precedenti giudicati favorevoli alla stessa Amministrazione che avrebbero già accertato l'assenza di titolo del Consorzio per analoghe annualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione separata, ritenendo prevalente il giudicato esterno formato da precedenti sentenze della Corte di Appello di Roma che avevano già accertato l'assenza di titolo del Consorzio nei confronti dell'Amministrazione. Per effetto del giudicato esterno la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza nuovi accertamenti di fatto, ha rigettato la pretesa creditoria del Consorzio. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
Disciplina del procedimento per decreto ingiuntivo: contestazione dell'onere probatorio nell'opposizione a decreto ingiuntivo e necessità di prova da parte del creditore per fondare la pretesa.
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova: il soggetto che afferma l'esistenza di un fatto costitutivo della propria pretesa deve provare tale fatto; contestato che il Consorzio non abbia fornito la prova del titolo.
art. 1372 c.c.
Principio degli effetti del contratto: richiamato in relazione all'argomentazione sull'efficacia di atti contrattuali o deliberazioni che possano costituire fonte dell'obbligazione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Forma di certificazione del passaggio in cosa giudicata: la Corte ricorda che, sebbene la certificazione non sia sempre versata, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio per evitare contrasti di giudicato.
D.L. n. 137/2020 art. 23 comma 8-bis conv. con mod. dalla L. n. 176/2020
Richiamato in riferimento alla trattazione del ricorso in pubblica udienza secondo la disciplina emergenziale sulle udienze.
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 29923/2020; Ord. Cass. n. 16589/2021; Cass. n. 11572/2016)
Principio secondo cui il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio e impedisce la formazione di giudicati contrastanti; principi usati per affermare l'efficacia vincolante delle pronunce precedenti tra le stesse parti.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formato da una sentenza tra le stesse parti è rilevabile d'ufficio e impedisce che una stessa questione sia ritenuta diversamente in successivi giudizi, anche se la certificazione formale del passaggio in cosa giudicata non è stata versata.
- In opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova grava sul creditore: se manca prova del titolo, la pretesa può essere rigettata e non basta la mera approvazione di bilanci o delibere interne a costituire titolo esecutivo senza adeguata base probatoria.
- Le delibere o atti interni (ad es. concessioni o approvazioni di bilancio) non hanno necessariamente valore confessorio o titolo indefettibile; la loro efficacia sostanziale può essere sindacata dal giudice e può essere preclusa da precedenti pronunce definitive.
- Motivi nuovi di fatto o di diritto introdotti per la prima volta in appello possono essere ritenuti inammissibili se incidono sulla decisione e non erano stati dedotti in primo grado; è quindi strategico sollevare tutte le eccezioni rilevanti già in primo grado.
- La qualificazione dell'obbligazione come "propter rem" (che grava sul proprietario del bene) deve comunque confrontarsi con l'esistenza di un titolo giuridico valido: l'affermazione della natura propter rem non supplisce a un'assenza di titolo accertata con giudicato.
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