Sentenza n. 1394/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per € 500 annui, oltre interessi o rivalutazione, e alle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cremona passata in giudicato, che le aveva riconosciuto la carta docente per quattro anni scolastici, per € 500 annui oltre interessi o rivalutazione, e disposto la rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto l’esecuzione del titolo, oltre a un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a titolo di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente a chiedere l’ottemperanza per la parte relativa alle spese legali del giudizio ordinario, perché il titolo aveva attribuito il relativo credito, per effetto della distrazione, direttamente al difensore. Ha accolto per il resto il ricorso: la sentenza era passata in giudicato, notificata al Ministero il 30 aprile 2024, e il termine dilatorio di 120 giorni era ampiamente decorso prima della notifica del ricorso, avvenuta il 13 ottobre 2025. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire la carta elettronica del docente o un beneficio equipollente entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario opera quale ausiliario del giudice e può adottare gli atti necessari, compresa l’inclusione della ricorrente tra i soggetti abilitati a registrarsi e attivare la carta senza qualifica di docente di ruolo. Ha respinto la richiesta di astreinte, ritenendola eccessivamente afflittiva considerate la serialità e la complessità della gestione dei numerosi titoli esecutivi e l’esiguità del debito. Spese del giudizio compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico del Ministero; liquidate in € 400 oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari e restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza n. 131/2024 del Tribunale ordinario di Cremona della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria del 23.1.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 30.4.2024), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per le amministrazioni statali, il creditore deve attendere 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione; nel caso concreto, tale termine era decorso.
art. 475 c.p.c.
Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
Dopo la riforma richiamata, per iniziare l’esecuzione forzata non occorre la formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme.
art. 93 c.p.c.
La pronuncia, infatti, ne ha disposto la distrazione, giusta la previsione dell’art. 93 c.p.c., “in favore dell’Avv. Nunziata”, unico titolare del relativo diritto di credito - in questa sede, invece, azionato da un differente soggetto.
Quando le spese sono distratte al difensore, il credito per tali spese spetta a quest’ultimo; la parte assistita non è legittimata a promuovere l’ottemperanza per ottenerne il pagamento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione, infatti, esclude l’uso delle cd. astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, che, come chiarito da A.P. 15/2014, vanno valutate in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive: ritiene il Collegio che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre all’oggettiva complessità della gestione, da parte dell’Amministrazione, della mole di condanne disposte nell’ultimo biennio dai vari giudici del lavoro nell’ambito del contenzioso seriale di cui trattasi, anche l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, tenendo conto anche delle condizioni del debitore pubblico, della complessità dell’adempimento e dell’entità del debito.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
In tal senso, rileva altresì l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.
La disposizione considera le posizioni processuali identiche ai fini dell’adeguamento del compenso; il TAR richiama tale criterio per giustificare la riduzione delle spese in controversie seriali con questioni e posizioni sostanzialmente identiche.
Massime di principio
- La legittimazione a chiedere l’ottemperanza per il pagamento delle spese processuali distratte spetta al difensore cui il titolo ha attribuito il credito, non alla parte assistita.
- Per l’ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione soggetta al termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il ricorso può essere proposto dopo il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo; a seguito della riforma dell’art. 475 c.p.c. richiamata dal giudice, non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta opera come ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione inadempiente nell’attuazione del comando giudiziale; può adottare gli atti necessari, anche di contenuto amministrativo, per conseguire l’integrale esecuzione del titolo.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va valutata in concreto e può essere esclusa quando, considerate le condizioni del debitore pubblico, la complessità degli adempimenti e l’entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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