Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6356/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. AGEA.AGA.2025.57577, del 28 luglio 2025, notificato da Ag.E.A. in pari data all’Az. Ag. Gobbato Andrea, avente ad oggetto “Regime quote latte - Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell’art. 10 bis, commi 1,2 e 3 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n°103 (di seguito anche L. 103/23”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all’azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l’annata 1995/1996 della somma di € 32.214,28, per l’annata 1996/1997 la somma di € 107.049,42, per l’annata 1997/1998 la somma di € 58.871,37, per l’annata 1998/1999 la somma di € 54.987,27, per l’annata 2004/2005 la somma di € 12.061,71, a titolo di capitale, e di € 645,73, a titolo di interessi, e per l’annata 2007/20808 la somma di € 73.554,97, a titolo di capitale, e di € 5.449,60, a titolo di interessi; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compresa la compensazione nazionale, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.

Giustizia amministrativa202513276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare relativo a diverse annate lattiero-casearie, con richiesta di pagamento di somme a titolo di capitale e interessi, nonché atti connessi, inclusa la compensazione nazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento con cui Ag.E.A., in asserita ottemperanza a sentenze del Consiglio di Stato e sulla base dell'art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha ricalcolato il prelievo supplementare per varie annate e richiesto il pagamento di importi complessivi indicati nell'atto, oltre agli interessi. Le censure dedotte non sono dettagliate nell'ordinanza, ma il Tribunale ha ritenuto meritevoli di approfondimento tre profili: l'individuazione del Questionario redatto ai sensi del regolamento CE n. 536/1993 che sarebbe stato utilizzato dall'Ag.E.A. e dei dati impiegati; la compatibilità tecnico-matematica della modalità di ricalcolo definita "progressiva e paritaria tra gli aventi diritto" con il criterio proporzionale imposto dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, causa C-377/19; il calcolo del fattore di compensazione, con particolare riguardo all'incidenza delle imprese prive di quota.

La decisione

Il TAR non ha deciso né le questioni processuali né il merito della domanda cautelare e di annullamento, né ha regolato le spese. Ha disposto un incombente istruttorio consistente nell'approfondimento dei tre profili tecnici e documentali indicati in motivazione, assegnando alle parti un termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per il deposito di memorie illustrative. Ha fissato per il prosieguo la pubblica udienza del 28 ottobre 2026, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    La disposizione è indicata quale base normativa del ricalcolo del prelievo supplementare contestato, senza che l'ordinanza ne definisca compiutamente l'interpretazione.

  • Reg. CE n. 536/1993

    È richiamato con riguardo al Questionario che si assume utilizzato dall'Ag.E.A. per il ricalcolo e ai dati ivi contenuti; il Tribunale ne dispone l'individuazione e l'approfondimento.

  • sentenza CGUE 27 giugno 2019, causa C-348/18

    È richiamata quale fonte del criterio proporzionale cui deve essere verificata la compatibilità della modalità di ricalcolo adottata.

  • sentenza CGUE 11 settembre 2019, causa C-46/18

    È richiamata quale fonte del criterio proporzionale cui deve essere verificata la compatibilità della modalità di ricalcolo adottata.

  • sentenza CGUE 13 gennaio 2022, causa C-377/19

    È richiamata quale fonte del criterio proporzionale cui deve essere verificata la compatibilità della modalità di ricalcolo adottata.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.