Cassazione Penale, Ordinanza n. 14626/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 12 giugno 2024, pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, con cui erano state rideterminate nella misura di due anni le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Il ricorso contestava la pretesa erroneità e contraddittorietà della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato il tempo trascorso dall'ultimo reato e che avesse valorizzato in modo non corretto alcuni elementi fattuali della vicenda. In particolare, si sosteneva che l'imputato non avesse personalmente incassato le somme distratte e che fosse stato assolto dalla falsa denuncia di smarrimento della contabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse coerente ed esaustiva, avendo richiamato correttamente i criteri dell'art. 133 c.p. sia in senso sfavorevole sia in senso favorevole all'imputato, e che la doglianza del ricorrente mirasse in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale di fatto e una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e degli elementi di personalizzazione della sanzione, anche ai fini della determinazione della pena accessoria
art. 483 c.p.
evocato incidentalmente per chiarire che l'assoluzione dalla falsa denuncia non dipendeva dalla mancata prova del fatto, ma dalla ritenuta non sussumibilità della condotta nella fattispecie incriminatrice
Cassa delle ammende
destinazione della somma dovuta dal ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso la prospettazione di parametri di apprezzamento diversi da quelli già adottati dal giudice di merito.
- La motivazione che dia conto, in modo non illogico ed esaustivo, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. non è censurabile in cassazione solo perché il ricorrente ritenga che il bilanciamento tra elementi sfavorevoli e favorevoli dovesse essere diverso.
- La considerazione del tempo decorso dall'ultimo reato può essere rilevante ai fini della determinazione della pena o delle pene accessorie, ma la sua mancata prevalenza non integra di per sé vizio di legittimità se il giudice di merito abbia comunque preso in esame l'elemento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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