Cassazione Penale, Sentenza n. 40860/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Vitale Santo, gravemente indiziato di reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) e di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1 c.p.), su base di wide attività investigativa (intercettazioni telefoniche e ambientali, videosorveglianza, localizzazioni, sequestri, arresti in flagranza e dichiarazioni di collaboratori). Il ricorrente contestava soprattutto l'esistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione stabile al sodalizio (art. 74) e la necessità/adeguatezza della misura custodiale, sostenendo che la prova fosse insufficiente e che non fosse stata adeguatamente considerata la distanza temporale dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere le censure riconducibili a una diversa valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva desunto la partecipazione stabile del Vitale dall'insieme di intercettazioni e altre risultanze (coordinamento su trasporti e approvvigionamenti, incontri con fornitori, noleggio autovetture, comunicazioni con i fratelli, preoccupazione per intercettazioni). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione collegata al titolo di reato (art. 74 DPR 309/1990) e condiviso la valutazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione, considerando i precedenti e la condotta dell'indagato. Il ricorso è quindi inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È disposta la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 73
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Riguarda la disciplina sanzionatoria per la coltivazione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti; richiamato come fatto-reato contestato all'indagato quale parte del quadro di accuse
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 74
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Il Tribunale ha applicato la presunzione cautelare collegata al reato associativo di cui all'art. 74: tale titolo di reato, secondo il provvedimento, determina una presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, rendendo più stringente l'onere difensivo per superare le esigenze cautelari
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; utilizzato per delineare il quadro della partecipazione associativa e lo spessore criminale dei soggetti collegati all'indagato
Codice di procedura penale, art. 274
Norma sulle esigenze cautelari (fughe, inquinamento delle prove, reiterazione): la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia congruamente motivato la presenza delle esigenze cautelari ex art. 274, anche alla luce della presunzione di cui all'art. 74
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione richiamata per la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario di copia del provvedimento, affinché si adottino gli atti previsti
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata in relazione alla possibilità o meno di esonero dal pagamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per riesaminare i fatti o rivalutare le fonti probatorie.
- La sussistenza di gravi indizi per reati associativi o di traffico di stupefacenti può essere desunta da un compendio di elementi (intercettazioni, videosorveglianza, sequestri, arresti, dichiarazioni di collaboratori) anche se nessun singolo elemento è decisivo di per sé.
- Per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 esiste una forte presunzione cautelare che rende più difficile sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive; l'onere difensivo per superare tale presunzione è quindi elevato.
- Il decorso del tempo dai fatti non è, di per sé, sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: occorre che emergano elementi concreti che attestino la cessazione del rischio (es. comportamento collaborativo, assenza di reiterazione, elementi di riabilitazione).
- Pregressi precedenti penali e rispetto discontinuo di misure limitative (evasioni, violazioni) aggravano la valutazione della pericolosità sociale e rafforzano la giustificazione della custodia cautelare.
- Nelle impugnazioni cautelari, è necessario contestare specificamente errori di diritto o illogicità manifeste nella motivazione; censure generiche o fondate su una diversa valutazione delle risultanze sono destinati all'inammissibilità.
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