Sentenza del 12/09/2018 n. 3786 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tassa auto - Cartella di pagamento - Termine triennale di decadenza del tributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, ai fini del rispetto del termine triennale, è sufficiente che l'Amministrazione abbia fatto valere la propria pretesa mediante la notifica dell'avviso di accertamento entro tale termine. Non è invece necessario che entro lo stesso termine sia stata completata anche la riscossione degli importi, poiché l'accertamento e la successiva riscossione costituiscono fasi distinte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decadenza del tributo automobilistico e, in particolare, l'interpretazione del termine triennale previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982. La questione è se, entro tale termine decorrente dal momento in cui sorge il presupposto dell'imposta, l'Amministrazione debba soltanto notificare l'avviso di accertamento oppure debba anche completare la riscossione e notificare la cartella di pagamento.
Norme richiamate
Art. 5 del decreto-legge n. 953/1982
Termine triennale di decadenza per il tributo automobilistico.
Il termine triennale è rispettato quando l'Amministrazione notifica l'avviso di accertamento entro il termine decorrente dal sorgere del presupposto d'imposta. La successiva attività di riscossione non deve necessariamente essere completata entro il medesimo termine.
Massime di principio
- Nel caso della tassa automobilistica, il termine di decadenza per l'Amministrazione riguarda normalmente l'esercizio della pretesa mediante notifica dell'avviso di accertamento, non anche il completamento della successiva riscossione.
- Accertamento e riscossione sono fasi procedimentali distinte: la notifica tempestiva dell'accertamento può impedire la decadenza anche se la cartella di pagamento viene notificata successivamente.
- Per valutare la tempestività della pretesa occorre verificare la data di notifica dell'avviso di accertamento e non soltanto quella della cartella.
- La regola è applicabile solo se l'avviso di accertamento è stato effettivamente notificato entro il termine previsto e se la successiva riscossione rispetta i propri autonomi termini e presupposti.
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