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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 2063 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Tributi locali TOSAP e ICI - Prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’applicabilità della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. alle obbligazioni tributarie periodiche relative a TOSAP e ICI. Tali tributi sono dovuti con cadenza periodica e derivano da un rapporto destinato a protrarsi nel tempo: la TOSAP è collegata all’occupazione di spazi e aree pubbliche e al relativo servizio, mentre l’ICI è collegata al mantenimento di una determinata situazione proprietaria. Per queste ragioni, il debito relativo a ciascun periodo d’imposta è autonomo e si prescrive in cinque anni, salvo atti interruttivi validamente notificati.

La decisione

La sentenza afferma che ai tributi locali, inclusi TOSAP e ICI, si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., e non la prescrizione ordinaria decennale. Il testo non indica gli importi, le date, le parti o il dispositivo concreto del giudizio; pertanto non è possibile stabilire se, nel caso specifico, il ricorso sia stato accolto o rigettato. Il principio enunciato è favorevole al contribuente quando siano trascorsi più di cinque anni senza validi atti interruttivi della prescrizione.

Norme richiamate

  • Art. 2948, n. 4, cod. civ.

    Si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    La norma si applica alle obbligazioni periodiche o di durata, nelle quali il pagamento si rinnova nel tempo in relazione a un titolo unico. I tributi locali TOSAP e ICI rientrano in tale categoria e sono quindi soggetti alla prescrizione quinquennale.

  • Art. 2946 cod. civ.

    Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    La prescrizione ordinaria decennale non opera quando, come per TOSAP e ICI secondo l’orientamento richiamato, trova applicazione la disciplina speciale quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.

Massime di principio

  • I tributi locali dovuti periodicamente, tra cui TOSAP e ICI, si prescrivono normalmente in cinque anni, calcolati per ciascun periodo d’imposta.
  • La prescrizione decorre dal momento in cui il tributo è esigibile, ma può essere interrotta da atti validamente notificati, come avvisi di accertamento, ingiunzioni o cartelle, purché idonei e tempestivi.
  • Ogni annualità costituisce un’obbligazione autonoma: il termine deve quindi essere verificato separatamente per ciascun periodo d’imposta.
  • La prescrizione quinquennale riguarda il diritto alla riscossione del tributo e non elimina automaticamente l’obbligazione: occorre verificare se vi siano stati atti interruttivi o riconoscimenti del debito.
  • In una contestazione concreta è necessario ricostruire la cronologia completa degli atti, verificandone la data di notifica, la validità e l’effettiva idoneità a interrompere la prescrizione.

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