Cassazione Penale, Sentenza n. 01036/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: la Corte d'appello avrebbe errato nell'applicare la disciplina della prescrizione, in particolare l'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione vigente ratione temporis (legge n.103/2017). Il Procuratore generale deduce che non è stato correttamente computato l'effetto della sospensione del corso della prescrizione tra il deposito della sentenza di primo grado (5/4/2019) e la pronuncia della sentenza di secondo grado (10/6/2025). Il reato è stato commesso l'8/9/2017 e il termine di prescrizione ordinario è di sei anni, incrementabile di un quarto per le ipotesi di interruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che per il fatto commesso l'8/9/2017 si applica la disciplina di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n.103/2017 (sospensione del corso della prescrizione dal deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia di quella di secondo grado, nel limite di 1 anno e 6 mesi). Tenuto conto di tale sospensione, il termine di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado; pertanto la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il processo ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen., comma 2
Nella versione introdotta dalla legge n.103/2017 prevede la sospensione del corso della prescrizione dal deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado, nel limite di 1 anno e 6 mesi; applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.
legge n.103/2017
Ha modificato l'art.159 introducendo la sospensione sopra descritta; tale regime si applica ratione temporis ai reati commessi durante la vigenza della legge (dal 3/8/2017 al 31/12/2019).
legge n.3/2019
Non ha effetto di abrogazione retroattiva della disciplina introdotta dalla legge 103/2017; quindi non modifica il regime applicabile ai reati commessi anteriormente al 1/1/2020.
legge n.134/2021
Ha introdotto un diverso sistema della prescrizione applicabile ai reati commessi dal 1/1/2020 in poi; non si applica retroattivamente ai reati commessi in precedenza.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Precedente della Corte di Cassazione che chiarisce che la disciplina di sospensione dell'art.159 introdotta dalla legge 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 e non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive riforme.
Massime di principio
- Determinare sempre il regime normativo applicabile in base alla data del fatto: le modifiche alla disciplina della prescrizione si applicano ratione temporis e non retroattivamente salvo espressa disposizione.
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va considerata la sospensione prevista dall'art.159, comma 2, introdotto dalla legge 103/2017: sospensione dal deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia di quella di secondo grado, nel limite di 1 anno e 6 mesi.
- Nel calcolo della prescrizione bisogna sommare la durata base, gli eventuali aumenti (es. 1/4 per interruzione) e tenere conto dei periodi di sospensione. Se alla data della sentenza di secondo grado la prescrizione non è ancora decorso, non può essere dichiarata l'estinzione del reato.
- Le decisioni di merito che dichiarano la prescrizione possono essere impugnate dal pubblico ministero: la Cassazione verifica la corretta applicazione delle norme sulla decorrenza e sospensione della prescrizione.
- In presenza di contrasto normativo o dubbi sull'effetto di riforme successive, cercare precedenti delle Sezioni Unite e interpretazioni della Corte di Cassazione per determinare la corretta applicazione ratione temporis.
- Se la Cassazione annulla per errato calcolo della prescrizione, il processo viene rimesso ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio.
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