Sentenza del 20/01/2020 n. 190 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento tributario - notifica - codice di procedura civile - principi - si applicano. Accertamento - notifica - vizi - sanatoria per raggiungimento dello scopo - sussiste. Accertamento tributario - notifica - sanatoria - momento successivo al termine di notifica dell'atto - decadenza dal potere accertativo - consegue - rimessione in termini - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si contestava la nullità della notifica dell'avviso di accertamento; si discuteva se alle notifiche degli atti tributari potessero applicarsi le regole sulle nullità e sulle sanatorie del codice di procedura civile e se la proposizione del ricorso o il raggiungimento dello scopo potessero sanare la notifica
La decisione
la Corte ha affermato che, benché l'avviso di accertamento abbia natura sostanziale, non ostano all'applicazione degli istituti del diritto processuale civile quando la disciplina tributaria vi faccia espresso richiamo. Di conseguenza la proposizione del ricorso da parte del contribuente può produrre la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo; tuttavia tale sanatoria è efficace solo se il conseguimento dello scopo avviene entro il termine di decadenza previsto dalle singole leggi d'imposta. Se il raggiungimento dello scopo interviene dopo la scadenza del termine di decadenza, si determina la decadenza del potere accertativo e non è ammessa la remissione in termini. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto intervenuta la sanatoria oltre il termine di decadenza, con conseguente estinzione del potere accertativo e favore del ricorrente
Norme richiamate
Codice di procedura civile
il regime delle nullità e delle sanatorie processuali (es. efficacia sanante della proposizione del ricorso) può trovare applicazione anche rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento quando la normativa tributaria richiami o consenta tale applicazione
Norme tributarie sulle decadenze previste dalle singole leggi d'imposta
le disposizioni di decadenza proprie delle leggi tributarie fissano il termine oltre il quale il potere accertativo si estingue; la sanatoria della notifica non può operare se il conseguimento dello scopo avviene dopo tale termine
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di accertamento, pur essendo atto di natura sostanziale, può essere assoggettata alle regole processuali di nullità e sanatoria quando la disciplina tributaria lo consente o lo richiami espressamente.
- La proposizione del ricorso da parte del contribuente può sanare la nullità della notifica per il raggiungimento dello scopo (conoscenza dell'atto), ma tale effetto si verifica solo se il conseguimento dello scopo avviene entro il termine di decadenza fissato dalle leggi tributarie.
- Se il raggiungimento dello scopo (o altra causa sanante) interviene dopo la scadenza del termine di decadenza, il potere accertativo si estingue e l'amministrazione perde la possibilità di accertare: in tale ipotesi non è ammessa la remissione in termini.
- In pratica, per il contribuente è fondamentale proporre tempestivamente l'impugnazione o raccogliere prove della conoscenza dell'atto prima della scadenza del termine di decadenza per far valere la sanatoria; per l'amministrazione la tempestività nella notificazione resta essenziale per non perdere il potere accertativo.
- In presenza di vizi formali della notifica occorre valutare sempre la data in cui è stato effettivamente raggiunto lo scopo della notifica rispetto ai termini di decadenza previsti dalla normativa fiscale.
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