Cassazione Penale, Ordinanza n. 00793/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti dell'imputato, alla pena di un anno di reclusione e 350 euro di multa, per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002. Contro la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. per mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che la questione non era stata devoluta nei precedenti gradi di merito, pur essendo l'istituto già vigente al momento della decisione impugnata, e ha inoltre considerato il motivo generico perché privo dell'indicazione di specifiche circostanze concrete idonee a sostenere l'applicabilità dell'istituto.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
Norma incriminatrice in base alla quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; il testo non ne esplicita il contenuto precettivo oltre il richiamo alla condanna.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se l'istituto era già vigente al momento della decisione di merito e la questione non è stata proposta nei gradi precedenti; inoltre il giudice di merito non ha un obbligo autonomo di pronuncia in difetto di specifica richiesta.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Viene richiamato come ostacolo alla deducibilità in cassazione di questioni di violazione di legge che avrebbero dovuto essere prospettate nei precedenti gradi di giudizio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.
d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, comma 2
È richiamato quale fonte di introduzione dell'art. 131-bis c.p., già vigente da epoca anteriore alla decisione impugnata.
Corte cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, rileva l'assenza di una causa di non colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente dedotta nei giudizi di merito quando l'istituto era già vigente alla data della decisione impugnata; non è consentito prospettarla per la prima volta in cassazione.
- In difetto di una specifica richiesta difensiva, il giudice di merito non ha un obbligo autonomo di valutare e pronunciare sulla particolare tenuità del fatto.
- Il motivo di ricorso che invoca l'art. 131-bis c.p. deve indicare in modo concreto e specifico le circostanze che renderebbero applicabile l'istituto; una censura generica è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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