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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10314/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Alcuni operatori di Polizia municipale hanno agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla mancata periodica fornitura delle divise di servizio e dal mancato lavaggio delle stesse da parte del Comune datore di lavoro. Secondo la loro prospettazione, dopo le ultime forniture invernale e estiva rispettivamente del 2008 e del 2009, l’ente avrebbe omesso di consegnare le successive divise con cadenza biennale e di provvedere al lavaggio dei capi, con conseguente necessità per i dipendenti di sopportare costi propri e usura di abiti personali. Uno dei ricorrenti aveva inoltre contestato la decisione della Corte territoriale che aveva valorizzato una rinuncia all’azione, sostenendo che si trattasse invece di rinuncia agli atti o comunque di atto non idoneo a precludere la domanda. I ricorrenti hanno proposto numerosi motivi per cassazione, lamentando in sintesi: giudicato interno sull’an della domanda; inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; nullità della motivazione; erronea esclusione dell’inadempimento; omesso esame della mancata consegna fino al 2016; errata valutazione della riduzione del petitum; erronea qualificazione delle divise; vizi in tema di spese; e erronea applicazione delle norme sulla rinuncia del lavoratore e sull’art. 2113 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo, quarto, ottavo e diciassettesimo motivo, ha rigettato il primo e il secondo, ha dichiarato inammissibili il settimo, il decimo e l’undicesimo motivo e ha ritenuto assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse motivato in modo insufficiente e non coerente sulla questione dell’inadempimento relativo alla consegna delle divise, sovrapponendo l’acquisto della fornitura alla effettiva consegna; ha inoltre rilevato l’omessa pronuncia sulla domanda relativa all’anno 2016. Quanto alla rinuncia del singolo lavoratore, ha ritenuto fondato il motivo che contestava l’efficacia preclusiva della rinuncia, affermando che il datore di lavoro, per farla valere, doveva proporre specifica censura di improponibilità della domanda per intervenuta rinuncia e produrre il relativo titolo, cosa non avvenuta in appello.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza non investiti da impugnazione specifica.

  • art. 329 c.p.c.

    La devoluzione in appello dipende dalle censure effettivamente formulate contro i capi della decisione di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello è specifico se contiene una critica adeguata e intellegibile alle statuizioni impugnate, anche riproponendo ragioni già svolte in primo grado.

  • art. 434 c.p.c.

    Nel rito del lavoro l’appello deve confrontarsi con il decisum, ma è sufficiente una critica specifica e riconoscibile alle rationes della sentenza di primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    La formazione del giudicato interno è esclusa quando la statuizione impugnata resta collegata ad altre capi della decisione devoluti al giudice di appello.

  • art. 1176 c.c.

    Citato nel motivo di ricorso in relazione all’asserito inadempimento del datore di lavoro.

  • art. 1218 c.c.

    L’inadempimento contrattuale può fondare la responsabilità risarcitoria, ma il danneggiato deve provare il pregiudizio subito.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento presuppone la prova del danno-conseguenza causalmente ricollegato all’inadempimento.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa non può sostituire la prova dell’esistenza del danno, ma opera solo se il danno è provato e solo il quantum è difficile da determinare.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di tutela per inadempimento contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    Usato per censurare l’interpretazione delle note con cui sarebbe stata ridotta o meno la domanda e per la qualificazione della rinuncia.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre la domanda o omettere di pronunciare su una domanda ritualmente proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle risultanze processuali e della pretesa riduzione del petitum.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione non apparente e non contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    Impone una motivazione effettiva della decisione giudiziaria.

  • art. 2113 c.c.

    Le rinunce del lavoratore sono impugnabili nei termini di legge; se il datore intende farle valere deve dedurre specificamente l’improponibilità della domanda per intervenuta rinuncia e allegare il relativo titolo.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione della rinuncia, ma la Corte ha valorizzato la disciplina sostanziale dell’art. 2113 c.c. per le rinunce del lavoratore.

  • art. 40, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 626/1994

    Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere sicurezza e salute non costituiscono dispositivi di protezione individuale.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato nei motivi sulle spese, che tuttavia restano assorbiti dall’accoglimento dei motivi principali.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    Richiamato per la maggiorazione del compenso per pluralità di parti, tema assorbito.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014

    Richiamato per la riduzione del compenso in cause riunite o con posizioni omogenee, tema assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione e regolazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza di primo grado non investiti da specifiche censure; se l’appello contesta una statuizione che presuppone logicamente anche il capo sull’inadempimento, quest’ultimo resta devoluto al giudice di secondo grado.
  • Ai fini della specificità dell’atto di appello nel rito del lavoro, è sufficiente una critica chiara e riconoscibile alle rationes decidendi della sentenza impugnata, anche mediante la riproposizione delle stesse ragioni già svolte in primo grado, purché il giudice d’appello possa comprendere con certezza il contenuto delle censure.
  • La mancata fornitura di vestiario di servizio può integrare un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ma il lavoratore che chieda il risarcimento deve allegare e provare un concreto pregiudizio economico, come l’acquisto sostitutivo dei capi o l’usura di abiti propri.
  • La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancata prova dell’esistenza del danno risarcibile; l’equità opera solo quando il danno sia provato nell’an, ma sia oggettivamente difficile determinarne con precisione il quantum.
  • Per ritenere adempiuto l’obbligo di consegna di divise o massa vestiaria non basta dimostrare l’affidamento della fornitura e il pagamento del corrispettivo al fornitore, occorrendo chiarire l’effettiva consegna ai dipendenti o il nesso tra acquisto e prestazione dovuta.
  • Quando la domanda attorea è formulata con riferimento a un periodo più ampio, il giudice deve esaminare espressamente tutte le annualità comprese nella pretesa; l’omessa considerazione di una specifica annualità integra omessa pronuncia.
  • Le rinunce del lavoratore ai diritti derivanti dal rapporto sono soggette alla disciplina dell’art. 2113 c.c.; il datore che intenda avvalersene deve dedurre specificamente la conseguente improponibilità della domanda e produrre il documento di rinuncia o transazione, non essendo sufficiente un richiamo generico in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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