Sentenza n. 96/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 25.08.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di due impianti agrivoltaici, denominati "BRINDISI A" e "BRINDISI B", rispettivamente della potenza di 6,324 MWp e 5,636 MWp, e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR), pur a fronte delle diffide del 12.05.2025 e del 13.06.2025; e per la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 25 agosto 2022 per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a due impianti agrivoltaici nel Comune di Brindisi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale sull’istanza di VIA, nonostante le diffide del 12 maggio e del 13 giugno 2025, nonché la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento. Ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, massima diffusione delle fonti rinnovabili e giusto procedimento, nonché del Regolamento UE 2022/2057 e dell’effetto utile della direttiva UE 2023/2413. Il progetto, relativo a due impianti agrivoltaici denominati “Brindisi A” e “Brindisi B”, con opere di connessione alla rete elettrica, era stato oggetto di verifica positiva di completezza documentale e di avviso pubblico ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006. Secondo la ricorrente, erano scaduti tutti i termini procedimentali senza l’adozione della VIA, anche dopo l’inutile decorso dei termini suppletivi previsti per l’esercizio del potere sostitutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto pacifica la sussistenza dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento di VIA, desumendolo dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. Tale obbligo è autonomo e permane anche qualora la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non abbia predisposto lo schema di provvedimento o l’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali non abbia espresso il proprio parere. Nel caso concreto, il progetto rientrava nell’Allegato I-bis, Parte Seconda, punto 1.2.1, del d.lgs. n. 152/2006; la completezza della documentazione era stata verificata e l’avviso pubblico era stato pubblicato il 29 marzo 2023. Erano inoltre scaduti tutti i termini previsti dalla disciplina VIA, compresi quelli suppletivi dell’art. 25, comma 2-quater, senza conclusione del procedimento. Le Amministrazioni si erano costituite con difese meramente formali, senza dimostrare l’avvenuta adozione del provvedimento o una giustificazione dell’inerzia. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso e motivato sull’istanza. È stata riservata, su istanza della parte interessata, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate tra le altre parti.
Norme richiamate
artt. 23 e seguenti d.lgs. 152/2006
Attribuiscono all’Amministrazione ministeriale l’obbligo autonomo di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso, anche in presenza di ritardi o omissioni degli altri soggetti coinvolti.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Rileva quale disposizione relativa all’avviso pubblico dell’istanza di VIA, pubblicato dopo la verifica positiva della completezza documentale.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede termini suppletivi collegati all’esercizio del potere sostitutivo; il loro decorso senza conclusione del procedimento conferma l’inerzia amministrativa.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi generali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato.
art. 6 l. 241/1990
È richiamato tra le disposizioni asseritamente violate dalla ricorrente nel procedimento amministrativo.
art. 20 d.lgs. 199/2021
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della diffusione delle fonti rinnovabili.
art. 22 d.lgs. 199/2021
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli impianti da fonti rinnovabili.
Allegato I-bis, Parte Seconda, punto 1.2.1, d.lgs. 152/2006
Individua la categoria progettuale nella quale rientra il progetto oggetto della domanda di VIA.
Massime di principio
- Nelle procedure di VIA disciplinate dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha un obbligo autonomo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
- L’obbligo ministeriale di provvedere non viene meno per il ritardo, l’omissione o la mancata collaborazione della Commissione tecnica competente o dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali; le inerzie endoprocedimentali degli altri soggetti non possono giustificare indefinitamente il silenzio dell’Amministrazione procedente.
- Quando sono scaduti i termini ordinari e suppletivi previsti dalla disciplina della VIA senza l’adozione del provvedimento finale, il silenzio dell’Amministrazione è illegittimo e il giudice amministrativo può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’ordine giudiziale di provvedere impone l’adozione di un atto espresso e motivato, senza sostituire la valutazione amministrativa sul merito della compatibilità ambientale del progetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →