Sentenza n. 245/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, relativa al pagamento di 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. L'Amministrazione non aveva adempiuto. Sono stati chiesti l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il ricorrente ha inoltre documentato il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante pagamento delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Devono essere corrisposti anche gli accessori di legge maturati successivamente, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al titolo, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. È stata invece esclusa la penalità di mora richiesta dal ricorrente, perché, considerata l'esiguità del debito, sarebbe manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, incaricato di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione entro i successivi 120 giorni dall'investitura. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure coercitive, tra cui la penalità di mora; tale misura può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima del recupero coattivo.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Fissano i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati dall'Amministrazione in sede di esecuzione del giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese processuali e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento dell'amministrazione e ordinare l'esecuzione del titolo, senza costituire nuovamente il diritto di credito, la cui esatta consistenza deriva dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione né il giudice dell'ottemperanza: l'importo dovuto deve essere determinato in concreto secondo il titolo esecutivo e i parametri legali, compresa la verifica della misura e della decorrenza degli interessi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo all'entità modesta del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto alla finalità di coercizione dell'adempimento.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, l'amministrazione statale non può giustificare il mancato pagamento opponendo tale termine e il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine ulteriore, nominando preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza, con attivazione subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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