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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1314

Regolamento delegato (UE) 2020/1314 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l’anno civile 2020

Normativa europea32020R1314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna per il 2020 i massimali nazionali e i massimali netti dei pagamenti diretti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. La modifica tiene conto di decisioni riviste di alcuni Stati membri sui trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro della PAC, adottate nel contesto delle difficoltà economiche legate alla pandemia di Covid-19. Gli allegati II e III del regolamento base sono pertanto sostituiti per le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2020.

Modifica per il 2020 dei massimali nazionali e dei massimali netti per i pagamenti diretti di alcuni Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ambito di applicazione

Si applica ai massimali nazionali e ai massimali netti dei pagamenti diretti nel quadro della PAC per l’anno civile 2020, con effetti per Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo. Riguarda la disciplina dei trasferimenti tra pilastri prevista dagli articoli 11 e 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Non introduce nuovi regimi di sostegno, ma aggiorna gli allegati II e III del regolamento base in conseguenza di decisioni nazionali riviste; per la Danimarca non è richiesto alcun adeguamento ulteriore e per il Regno Unito non si fissano nuovi massimali per il 2020.

Modifica dei massimali nazionali e dei massimali netti per i pagamenti diretti per il 2020

Il regolamento delegato interviene sul sistema dei pagamenti diretti della politica agricola comune disciplinato dal regolamento (UE) n. 1307/2013. La finalità è aggiornare, per l’anno civile 2020, i massimali nazionali e i massimali netti tenendo conto di decisioni riviste degli Stati membri sui trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro, anche alla luce delle difficoltà eccezionali generate dalla pandemia di Covid-19.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

Il provvedimento si fonda sull’articolo 6, paragrafo 3, e sull’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Nei considerando si richiama che diversi Stati membri avevano già comunicato entro i termini previsti le decisioni relative: alla riduzione dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1; alla messa a disposizione di una percentuale del massimale nazionale annuo come sostegno supplementare FEASR nel 2021 ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1; e alla messa a disposizione di importi per i pagamenti diretti nel 2020 da finanziare a titolo FEASR nell’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2.

Il regolamento delegato (UE) 2020/756 aveva già modificato gli allegati II e III del regolamento base sulla base di tali comunicazioni. Tuttavia, la Commissione prende atto che, per attenuare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19 e delle misure di contenimento, alcuni Stati membri hanno chiesto di rivedere le proprie decisioni sui trasferimenti tra pilastri. La Commissione accoglie tali richieste, purché gli importi rivisti non ledano le legittime aspettative dei richiedenti.

Stati membri interessati e contenuto della revisione

Le revisioni riguardano in particolare:

  • la Danimarca, che ha comunicato la revisione della precedente decisione adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma;
  • il Belgio, che ha annullato la precedente decisione di trasferimento;
  • Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo, che hanno comunicato la revisione della precedente decisione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma.

La Commissione precisa che, a seguito della revisione danese, il relativo massimale nazionale e il relativo massimale netto per il 2020 restano invariati, sicché non occorre un ulteriore adeguamento rispetto al regolamento delegato (UE) 2020/756. Inoltre, per il Regno Unito non si fissano nuovi massimali per il 2020, poiché, in forza dell’articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo di recesso, il regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applica nel Regno Unito per l’anno di domanda 2020.

Modifiche agli allegati II e III

Il regolamento dispone la sostituzione delle voci relative al 2020 negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo.

Per l’allegato II, i nuovi massimali nazionali per il 2020 sono:

  • Belgio: 505 266
  • Bulgaria: 866 720
  • Croazia: 348 281
  • Lussemburgo: 35 276
  • Portogallo: 684 355

Per l’allegato III, i nuovi massimali netti per il 2020 sono:

  • Belgio: 505,3
  • Bulgaria: 867,1
  • Croazia: 348,3
  • Lussemburgo: 35,3
  • Portogallo: 684,5

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2020. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei massimali per il 2020

Modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per adeguare i massimali nazionali e i massimali netti dei pagamenti diretti all’anno civile 2020, sulla base delle comunicazioni riviste degli Stati membri ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento base.

Decisioni nazionali riviste sui trasferimenti tra pilastri

Recepisce la revisione delle decisioni comunicate da Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, mentre il Belgio ha annullato la precedente decisione di trasferimento. Per la Danimarca, tuttavia, i massimali 2020 restano invariati rispetto al regolamento delegato (UE) 2020/756.

Effetti delle modifiche sugli allegati II e III

Nell’allegato II, per l’anno civile 2020 sono sostituiti i valori per Belgio (505 266), Bulgaria (866 720), Croazia (348 281), Lussemburgo (35 276) e Portogallo (684 355). Nell’allegato III, per lo stesso anno, i corrispondenti massimali netti sono sostituiti con 505,3 per il Belgio, 867,1 per la Bulgaria, 348,3 per la Croazia, 35,3 per il Lussemburgo e 684,5 per il Portogallo.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneaiuti direttisviluppo rurale

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