Regolamento (UE) 2020/1009
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1009 of 10 July 2020 amending Implementing Regulations (EU) No 808/2014 and (EU) No 809/2014 as regards certain measures to address the crisis caused by the COVID-19 outbreak
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina attuativa del sostegno allo sviluppo rurale per consentire maggiore flessibilità agli Stati membri nella risposta alla crisi COVID-19. Introduce inoltre nei sistemi di esecuzione e controllo la nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale per agricoltori e PMI prevista dall’articolo 39b del regolamento (UE) n. 1305/2013. Sono aggiornati codici misura, indicatori di output e regole di applicazione del titolo relativo alle misure di spesa, con efficacia immediata alla pubblicazione.
Modifica le regole applicative dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e n. 809/2014 per integrare la nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi COVID-19 e per introdurre misure di flessibilità e monitoraggio connesse alla crisi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR e, in particolare, alle modifiche dei programmi presentate alla Commissione, alla registrazione elettronica delle operazioni e alle spese sostenute per le misure di sviluppo rurale elencate nell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Le nuove regole riguardano anche la misura straordinaria dell’articolo 39b del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le operazioni di mitigazione dell’impatto della crisi COVID-19 e di ripresa. La deroga sulla limitazione del numero di modifiche ai programmi si applica alle proposte presentate entro il 30 giugno 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Misure urgenti di adeguamento per la crisi COVID-19 nei programmi di sviluppo rurale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1009 interviene in un contesto emergenziale, per consentire agli Stati membri di utilizzare con maggiore elasticità i programmi di sviluppo rurale del FEASR in risposta alla crisi COVID-19. La Commissione richiama l’esigenza di salvaguardare la capacità dei programmi di perseguire anche gli altri obiettivi previsti, pur ammettendo l’impiego di risorse per misure anti-crisi e di ripresa.
Finalità e contesto normativo
Il testo modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014, che disciplinano rispettivamente l’applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale e del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. La modifica si rende necessaria anche per dare attuazione alla nuova misura straordinaria introdotta dall’articolo 39b del regolamento (UE) n. 1305/2013 dal regolamento (UE) 2020/872, destinata a un sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla pandemia.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 808/2014 viene modificato per ampliare la flessibilità nella presentazione delle modifiche ai programmi di sviluppo rurale. In particolare, il limite massimo di modifiche non si applica quando la modifica è presentata in risposta alla crisi COVID-19, anche se contiene elementi non connessi alla crisi, a condizione che la proposta sia trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2021.
L’articolo 14, paragrafo 4, viene riscritto per rafforzare il tracciamento elettronico delle operazioni. Per le operazioni che contribuiscono a specifici focus area, all’integrazione dei cittadini di paesi terzi, o che sostengono la mitigazione dell’impatto della crisi COVID-19 e le azioni di ripresa, il registro elettronico deve includere flag identificativi delle componenti rilevanti.
Gli allegati I, IV e VII sono modificati per incorporare la nuova misura dell’articolo 39b del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ciò comporta l’attribuzione di un codice misura, l’aggiornamento dell’indicatore di output O.4 e l’adeguamento della tabella di ripartizione dei risultati e delle misure anche per le operazioni legate alla crisi COVID-19.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
L’articolo 46 è sostituito per estendere l’ambito del titolo sulle spese alle misure di sviluppo rurale elencate nel nuovo testo, includendo espressamente l’articolo 39b del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il titolo si applica quindi alle spese sostenute per le misure indicate negli articoli 14-20, 21(1) con esclusione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), 27, 28(9), 35, 36, 39b e 51(2) del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza connessa alla crisi COVID-19. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Flessibilità per le modifiche dei programmi di sviluppo rurale
L’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è sostituito per prevedere che il limite massimo di modifiche ai programmi non si applichi alle proposte di modifica presentate in risposta alla crisi COVID-19 anche quando contengono elementi non connessi alla crisi, purché trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno 2021.
Monitoraggio delle misure anti-crisi
L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è sostituito per imporre l’inserimento di flag nel registro elettronico delle operazioni per identificare le operazioni che contribuiscono a determinati focus area, all’integrazione dei cittadini di paesi terzi e alle operazioni di mitigazione dell’impatto della crisi COVID-19 e di ripresa.
Aggiornamento degli allegati del regolamento 808/2014
Gli allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 sono modificati per includere la nuova misura di cui all’articolo 39b del regolamento (UE) n. 1305/2013, attribuendole il relativo codice e l’indicatore di output adeguato, nonché per aggiornare la tabella di rendicontazione delle operazioni pertinenti.
Nuovo ambito del titolo sulle spese ammissibili e controlli
L’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito per estendere il campo di applicazione del titolo alle spese sostenute nell’ambito della misura straordinaria dell’articolo 39b del regolamento (UE) n. 1305/2013, oltre alle altre misure elencate, incluse alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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