Cassazione Penale, Sentenza n. 373/2024 del 04/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale/detenzione domiciliare. Il ricorrente, tramite difesa (avv. Paolo Palleschi), denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe valutato in modo incongruo la sussistenza dei presupposti per la misura alternativa, insistendo sui pregiudizi penali e sull'assenza di prospettive lavorative senza considerare adeguatamente il percorso rieducativo positivo intrapreso da Remoli e la dichiarazione di disponibilità ad assumerlo resa da Simone Bonanni.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, indicendo che il Tribunale dovrà esaminare in modo analitico e motivato l'idoneità trattamentale della misura alternativa, valutando la personalità del condannato, il comportamento successivo alla commissione dei reati, il percorso rieducativo e le prospettive lavorative (inclusa la dichiarazione di disponibilità a assumere) e dando conto sia degli elementi positivi sia di quelli negativi nella prognosi di reinserimento sociale.
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018 (A.)
Sez. 1, n.50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513 - 01
Sostiene che la gravità dei reati non può da sola esaurire la valutazione della pericolosità sociale; è necessario considerare anche il comportamento successivo e altri elementi positivi in una prospettiva prognostica e di gradualità del trattamento.
Cass. Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011 (D'Ambrosio)
Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231 - 01
Riafferma l'obbligo di valutare il percorso rieducativo e la personalità dell'interessato, non limitandosi alla gravità del fatto per escludere misure alternative.
Cass. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01
Per la concessione di misure alternative è necessaria la valutazione della condotta successiva del condannato: oltre all'assenza di elementi negativi, devono esistere elementi positivi che consentano una prognosi favorevole circa l'esito della prova e la prevenzione della recidiva.
Massime di principio
- La gravità del reato non può essere l'unico criterio per negare automaticamente una misura alternativa; il giudice deve valutare anche il comportamento successivo e gli elementi positivi di rieducazione.
- Il Tribunale deve svolgere un esame prognostico analitico della personalità e del percorso trattamentale, motivando sia l'accoglimento sia il rigetto della richiesta e dando conto delle prospettive lavorative e di reinserimento.
- La semplice esistenza di pregiudizi penali richiede valutazione contestuale: solo se il disvalore è talmente elevato da escludere qualsivoglia elemento positivo può giustificarsi il diniego senza ulteriore approfondimento.
- Prove documentali offerte dalla difesa (es. dichiarazioni di disponibilità all'assunzione, attestati di partecipazione a percorsi rieducativi) devono essere esaminate e contemplate nella motivazione; la loro esistenza può influire sulla prognosi e sull'idoneità della misura alternativa.
- In caso di motivazione insufficiente il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito compia un nuovo, adeguatamente motivato, esame alla luce dei principi richiamati.
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