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Sentenza

Sentenza n. 1097/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento del silenzio diniego serbato dal Comune di Catania sull’istanza di accesso avente ad oggetto il verbale di contravvenzione n. 9627717 del 6.07.2021 e la correlata relata di notifica, presentata dal ricorrente nelle date del 24.12.2025 e del 26.12.2025, e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere sulla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni.

Giustizia amministrativa202600265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso al verbale di contravvenzione e alla relativa relata di notifica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario di un’ingiunzione fiscale relativa a sanzioni amministrative, ha presentato al Comune e al Comando di Polizia municipale istanza di accesso al verbale di contravvenzione e alla relata di notifica, dichiarando di avere interesse a proporre opposizione contro l’ingiunzione. In assenza di riscontro, ha impugnato il silenzio-diniego deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato di avere trasmesso via PEC copia degli atti richiesti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’Amministrazione aveva integralmente soddisfatto la richiesta di accesso e che il ricorrente aveva confermato di avere ricevuto la documentazione. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa processuale, poiché l’ostensione era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso e durante la pendenza del giudizio. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento di € 800,00, oltre accessori, non ravvisandosi nelle difficoltà operative derivanti dal nuovo sistema informatico gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese. Le spese sono state compensate nei rapporti tra il ricorrente e la controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La richiesta di accesso era fondata sull’interesse diretto, concreto e attuale del destinatario dell’ingiunzione fiscale a conoscere gli atti presupposti, anche in vista della tutela giudiziale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La completa ostensione degli atti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    Le difficoltà operative dell’Amministrazione, non ulteriormente qualificate, non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni sufficienti per compensare le spese di giudizio.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione soddisfa integralmente la richiesta di accesso documentale durante il giudizio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuto meno l’interesse alla decisione sull’annullamento del silenzio e sulla condanna a provvedere.
  • L’ostensione degli atti richiesti soltanto dopo la proposizione del ricorso consente di valutare la fondatezza della pretesa ai fini della soccombenza virtuale e può giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • Le difficoltà organizzative o informatiche dell’Amministrazione non integrano, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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