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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34833/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La lite nasce dalla domanda proposta da alcuni condomini di un fabbricato urbano per far accertare il loro diritto di comunione su una corte e su un'aia, poi trasformata in giardino, il cui accesso era stato impedito mediante la realizzazione di un cancello. I convenuti avevano negato la comunione, rivendicando un diritto esclusivo sull'area sia in base ai titoli di provenienza sia per intervenuta usucapione. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provata la comproprietà sulla base degli atti di acquisto inter vivos e mortis causa. La corte d'appello aveva sostanzialmente confermato, correggendo in parte la motivazione ma non il dispositivo. Nel ricorso per cassazione l'erede di uno dei convenuti ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. e nullità per lesione del contraddittorio nella riassunzione del processo dopo la morte di una parte, per non avere la notifica indicato gli eredi in forma impersonale ma nominativamente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e ancora del contraddittorio, per mancata verifica della qualità di erede dei soggetti indicati; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c. sulla trasformazione materiale dell'originario orto in aia e cortile e sul riconoscimento della comunione; 4) violazione degli artt. 246 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi in tema di decorrenza del possesso utile all'usucapione, contestando l'attendibilità e l'ammissibilità di alcuni testimoni; 5) violazione dell'art. 1159 c.c. per l'asserita usucapione abbreviata, deduzione ritenuta nuova e non specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la notifica della riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. era idonea a garantire il contraddittorio, essendo sufficiente la notificazione al domicilio del defunto entro il termine annuale, e perché il controllo officioso del giudice riguarda la qualità di parte e non la titolarità sostanziale; inoltre l'ulteriore intimato non aveva svolto difese. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la corte territoriale aveva motivato in modo coerente sulla base dei titoli di provenienza, da cui risultava che la particella in contestazione non era mai stata frazionata ed era rimasta in comunione tra i discendenti del comune dante causa. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la deduzione della nullità testimoniale ex art. 246 c.p.c. non risultava tempestivamente e specificamente reiterata nei gradi di merito e nei successivi atti di impugnazione, sicché la nullità doveva ritenersi sanata. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità, trattandosi di questione di usucapione abbreviata non adeguatamente illustrata e non emergente dalla sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 2, c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. civ."

    consente la rapida riassunzione del processo dopo la morte della parte, mediante notifica al domicilio del defunto, senza lesione del contraddittorio se il termine annuale è rispettato; l'indicazione nominativa degli eredi è un adempimento ulteriore e non necessario.

  • art. 101 c.p.c.

    "violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ."

    richiamato come parametro di nullità dedotta, ma escluso in concreto perché non vi è stata lesione del contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, cod. civ."

    richiamato per contestare la prova della comunione e dell'usucapione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello fosse adeguata e che le doglianze non scalfissero l'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    "in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc.civ."

    usato come veicolo per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    "ed ex art. 360, comma 1, n.4 cod. proc.civ."

    usato per denunciare nullità processuali, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    "in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ."

    richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di merito aveva affrontato il punto.

  • art. 246 c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ."

    la nullità della testimonianza resa da persona incapace è qualificata come nullità relativa, da eccepire tempestivamente e da reiterare nei successivi atti di causa, altrimenti si intende rinunciata e sanata per acquiescenza.

  • art. 116 c.p.c.

    "violazione degli art. 246 e 116 comma 1, cod. proc. civ."

    invocato per criticare la valutazione delle prove testimoniali, ma senza specificità sufficiente a superare l'accertamento di merito.

  • art. 1159 c.c.

    "violazione dell'art. 1159 cod. civ."

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo generico e su una questione nuova non compiutamente trattata nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002"

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13"

    norma richiamata per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di riassunzione dopo la morte di una parte, eseguita ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c. al domicilio del defunto entro il termine previsto, è idonea a instaurare correttamente il contraddittorio anche se non indica nominativamente tutti i presunti eredi, poiché la forma collettiva e impersonale è sufficiente.
  • Il controllo officioso del giudice sulla legittimazione processuale riguarda la qualità di parte del soggetto evocato in giudizio e non la piena titolarità sostanziale del rapporto dedotto.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando la sentenza di merito abbia già esaminato il punto controverso con motivazione coerente e la parte si limiti a riproporre una diversa lettura delle prove.
  • La nullità della testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 c.p.c. ha natura relativa: deve essere tempestivamente eccepita e, se rigettata, deve essere reiterata nei successivi atti di precisazione delle conclusioni e di impugnazione, altrimenti si considera rinunciata e sanata.
  • Le censure di violazione di legge o di vizio di motivazione devono essere specifiche e riferite a un effettivo decisum della sentenza impugnata; la deduzione di una questione nuova o non adeguatamente illustrata è inammissibile.
  • Per superare un accertamento di merito fondato sui titoli di provenienza e sulla ricostruzione della vicenda dominicale, non è sufficiente contrapporre letture alternative di annotazioni peritali o di atti non chiaramente idonei a infirmare la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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