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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-144/22

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2022. — Società Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. – Servizi Ambientali contro Ministero dell'Interno e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio – Presupposto, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte. — Causa C-144/22

Giurisprudenza europea62022CO0144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito, in ordinanza motivata, i limiti dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici di ultima istanza: l’esenzione resta possibile in presenza di un atto interpretativo "evidente" secondo il criterio dell’"atto chiaro", ma senza oneri probatori di tipo soggettivo o comparativo troppo gravosi. Ha inoltre escluso come manifestamente irricevibile la questione sulla responsabilità civile e disciplinare del giudice, perché non collegata al procedimento principale. La questione ambientale sulla direttiva Seveso III è rimasta assorbita.

Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza e criteri per l’esenzione in caso di "evidenza" interpretativa del diritto UE.

La questione giuridica

Se l’articolo 267 TFUE imponga al giudice nazionale di ultima istanza di rinviare sempre alla Corte quando non possa provare in modo circostanziato che anche gli altri giudici di ultima istanza e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione; se sia compatibile con l’articolo 267 TFUE una disciplina nazionale che esponga il giudice supremo a responsabilità civile e disciplinare per il mancato rinvio; e, in subordine, se la nozione di "presenza di sostanze pericolose" della direttiva 2012/18 osti a una prassi di monitoraggio continuo dei quantitativi di rifiuti/sostanze pericolose per evitare il superamento delle soglie.

Principio di diritto

Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non sia esperibile ricorso interno può astenersi dal rinvio pregiudiziale solo quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio; per escludere il rinvio non è necessario dimostrare in modo circostanziato che anche i giudici supremi degli altri Stati membri e la Corte adotterebbero la stessa soluzione, ma il giudice deve convincersi, sulla base di una valutazione attenta dei criteri interpretativi dell’Unione, che tale evidenza si impone anche a essi. La seconda questione è stata dichiarata manifestamente irricevibile perché estranea all’oggetto del giudizio principale; la terza questione non è stata esaminata, essendo assorbita.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2012/18/UE
  • Direttiva 2008/98/CE
  • Direttiva 2010/75/UE

Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici di ultima istanza

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato italiano in una controversia ambientale relativa a un impianto di trattamento di rifiuti. Il nodo centrale, però, è processuale: il giudice del rinvio chiede come debba essere inteso l’articolo 267 TFUE quanto all’obbligo di rinvio dei giudici nazionali avverso le cui decisioni non sia esperibile ricorso interno.

Contesto fattuale e procedimento principale

La società ricorrente gestisce un impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi a Falconara Marittima, in base a un’autorizzazione integrata ambientale. Il Comitato tecnico regionale delle Marche l’ha diffidata a presentare la notifica e il rapporto di sicurezza previsti dalla normativa italiana di attuazione della direttiva 2012/18/UE, ritenendo che l’impianto rientrasse nel relativo campo di applicazione.

La società ha impugnato l’atto amministrativo, ma il TAR Marche ha respinto il ricorso. In appello, il Consiglio di Stato ha sollevato tre questioni pregiudiziali, due di natura processuale e una sostanziale in materia di sicurezza industriale e rifiuti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE;
  • la direttiva 2012/18/UE, in particolare l’articolo 3, punti 11 e 12, e l’allegato I, nota 3;
  • la direttiva 2008/98/CE, articolo 23;
  • la direttiva 2010/75/UE, articolo 4;
  • gli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura della Corte.

Prima questione: quando il giudice di ultima istanza può non rinviare

La Corte ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice nazionale di ultima istanza, in linea di principio, è tenuto a rinviare quando gli sia sottoposta una questione di interpretazione del diritto UE. Tuttavia, può astenersi dal rinvio se la corretta interpretazione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio.

Per verificare questa situazione, il giudice deve considerare:

  • le caratteristiche proprie del diritto dell’Unione;
  • le difficoltà specifiche di interpretazione;
  • il rischio di divergenze giurisprudenziali nell’Unione;
  • il fatto che le norme UE sono redatte in più lingue e tutte le versioni fanno fede;
  • l’uso, da parte del diritto UE, di nozioni autonome;
  • la necessità di leggere ogni disposizione nel suo contesto, alla luce delle finalità e dello stato di evoluzione del diritto UE.

La Corte precisa che non esiste un obbligo di "dimostrare in maniera circostanziata" che anche gli altri giudici supremi degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione. È sufficiente che il giudice nazionale maturi la convinzione, sulla base dei criteri ricordati, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza e alla Corte.

Richiamo al precedente Cilfit e chiarimento su Association France Nature Environnement

La Corte conferma l’impostazione di base della sentenza Cilfit, ma la colloca nell’assetto interpretativo successivamente precisato dalla propria giurisprudenza, in particolare nella sentenza Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi. Quanto alla sentenza Association France Nature Environnement, la Corte chiarisce che il riferimento al "minimo dubbio" e alla "prova circostanziata" riguardava una fattispecie diversa, collegata alla facoltà eccezionale di mantenere effetti di un atto nazionale incompatibile con il diritto UE, e non il normale giudizio sull’obbligo di rinvio.

Seconda questione: irricevibilità manifesta

La seconda questione chiedeva se l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’indipendenza del giudice e della ragionevole durata del processo, osti a una normativa nazionale che consenta di affermare la responsabilità civile e disciplinare di un giudice di ultima istanza che abbia respinto una richiesta di rinvio pregiudiziale.

La Corte non entra nel merito: rileva che nel procedimento principale non si discute della responsabilità del giudice, ma soltanto dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo in materia ambientale. Ne deriva che la questione è manifestamente priva di relazione con l’oggetto della controversia principale e, quindi, manifestamente irricevibile.

Terza questione: assorbimento

La terza questione riguardava la direttiva 2012/18/UE e chiedeva, in sostanza, se sia compatibile con la nozione di "presenza di sostanze pericolose" una procedura gestionale del gestore che, tramite monitoraggio continuo, impedisca il superamento delle soglie dell’allegato I. La Corte non la esamina, perché era stata formulata solo in via subordinata e assorbita dalla risposta resa sulla prima questione.

Dispositivo

La Corte statuisce che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale di ultima istanza può non rinviare solo se la corretta interpretazione del diritto UE si impone con evidenza tale da escludere ogni ragionevole dubbio. Non è richiesto di provare circostanziatamente che anche gli altri giudici supremi dell’Unione e la Corte converrebbero sulla medesima lettura, ma il giudice deve avere maturato tale convincimento sulla base di una valutazione rigorosa e completa.

La seconda questione è dichiarata manifestamente irricevibile; della terza non occorre occuparsi.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialeordinamento giudiziariorifiutiincidenti rilevanti con sostanze pericoloseautorizzazioni ambientali

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