Sentenza del 23/11/2017 n. 4863 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Raddoppio dei termini - Denuncia penale - Archiviazione procedimento penale - Rilevanza - Nullità avviso per decadenza potere accertativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa denuncia penale non ha prodotto il raddoppio dei termini di accertamento, poiché era riferita a una condotta già oggetto di denuncia e archiviazione per annualità precedenti. Di conseguenza, l’avviso è stato considerato notificato oltre il termine ordinario di decadenza e quindi nullo per tardività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento sostenendo che fosse stato emesso oltre il termine ordinario di decadenza. L’Amministrazione aveva invocato il raddoppio dei termini sulla base di una denuncia penale relativa al periodo d’imposta accertato. Tuttavia, la denuncia riguardava la medesima condotta già contestata per periodi d’imposta precedenti, per i quali il procedimento penale era stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari. La denuncia è stata quindi ritenuta strumentale e non idonea a giustificare il raddoppio dei termini.
Norme richiamate
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per il solo fatto che l’Amministrazione abbia presentato una denuncia penale. La denuncia deve essere concreta, non strumentale e riferita a una violazione effettivamente idonea a integrare un reato.
Norme sui termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento
Quando non ricorrono validamente i presupposti per il raddoppio, l’avviso deve essere notificato entro il termine ordinario. La notifica tardiva comporta la nullità dell’atto per decadenza del potere accertativo.
Disciplina dell’archiviazione del procedimento penale
L’archiviazione disposta dal Gip, se riferita alla medesima condotta già denunciata, costituisce un elemento rilevante per escludere che una successiva denuncia, relativa ad altra annualità ma alla stessa condotta, possa essere utilizzata artificiosamente per prorogare i termini dell’accertamento.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non può essere fondato su una denuncia penale meramente formale o presentata allo scopo di evitare la decadenza dell’Amministrazione.
- Occorre verificare il contenuto concreto della denuncia, la sua tempestività e la reale riconducibilità dei fatti a un’ipotesi di reato, non la sola esistenza materiale della denuncia.
- L’archiviazione di un procedimento relativo alla medesima condotta può indebolire o escludere la legittimità del raddoppio dei termini per altre annualità.
- Se il raddoppio è illegittimo, l’atto deve essere valutato secondo il termine ordinario; una notifica oltre tale termine comporta la decadenza dal potere di accertamento.
- In casi analoghi è necessario confrontare le denunce relative alle diverse annualità per verificare se riguardino fatti realmente distinti oppure la stessa condotta già ritenuta penalmente non rilevante.
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