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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Aosta, Sezione 1

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento dirigenziale n. 3182 in data 10.6.2025 con il quale "in vacanza del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, il Coordinatore" ha concluso per la dichiarazione di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di rinnovo dell’autorizzazione alla Gestione della Discarica per rifiuti inerti sito in Loc. Pompiod, nel Comune di Aymavilles, di cui al P.D. 4225 del 15 SETTEMBRE 2010 (E SUCCESSIVI DGR 909 DEL 8 LUGLIO 2016 E P.D. 3242 DEL 12 LUGLIO 2018) - provvedimento pubblicato in data 10 giugno 2025; b) del parere di ARPA Valle d’Aosta del 10 dicembre 2024, nella parte in cui l’ente afferma che "l’attività di gestione della discarica non presenta impatti negativi significativi tali da comportare l’attivazione della procedura di VIA". Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VALLE VIRTUOSA – APS il 3.1.2026: c) del provvedimento dirigenziale di Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 6039 del 20.10.2025, pubblicato per 15 gg consecutivi a far data dal 21 ottobre (doc.37), nella parte in cui “decide” [punto 2] di “confermare, per quanto illustrato in premessa, la valutazione espressa con P.D. n. 3182 del 10 giugno 2025”.

Giustizia amministrativa202500038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di non assoggettabilità a VIA del rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di una discarica per rifiuti inerti, successivamente confermato dalla Regione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti impugnavano il provvedimento regionale che aveva escluso la sottoposizione a VIA del progetto di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di una discarica per rifiuti inerti, nonché il parere di ARPA e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento regionale di conferma. In via preliminare, la società controinteressata contestava la legittimazione processuale di Legambiente, la legittimazione ad agire del Comitato Discarica Sicura di Pompiod e l'interesse a ricorrere. Nel merito, le ricorrenti deducevano: violazione della disciplina in materia di VIA, autorizzazioni alle discariche, principi di precauzione e prevenzione e difetto di istruttoria, sostenendo che la documentazione progettuale contenesse due codici EER riferibili a rifiuti pericolosi, tali da imporre una nuova autorizzazione, eventualmente soggetta ad AIA e a VIA; omessa valutazione di incidenza in relazione a un sito Natura 2000; carenza e contraddittorietà dell'istruttoria, omessa valutazione del cumulo degli impatti con altri progetti, motivazione insufficiente e illogica; violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 2022-2026. Con i motivi aggiunti venivano ribadite le censure contro l'atto sopravvenuto di conferma della non assoggettabilità a VIA.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari e il ricorso nel merito. Ha riconosciuto la regolarità del potere rappresentativo di Legambiente, la legittimazione ad agire del Comitato, desunta dalle finalità statutarie di tutela ambientale e dalle concrete iniziative intraprese, nonché l'interesse a ricorrere, poiché il precedente atto che aveva disposto la verifica di assoggettabilità a VIA non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. Quanto ai codici EER relativi a sostanze pericolose, il Collegio ha ritenuto che l'istanza dovesse essere interpretata come domanda di mero rinnovo dell'autorizzazione esistente: il progetto era invariato e i codici erano stati erroneamente indicati, senza determinare un ampliamento delle tipologie di rifiuti autorizzate. La successiva conferma regionale aveva chiarito che tali codici dovevano considerarsi non apposti e che la loro autorizzazione sarebbe comunque spettata alla distinta procedura ex art. 208 del d.lgs. 152/2006. L'omessa rilevazione iniziale dell'errore non rendeva, da sola, inattendibile l'istruttoria complessiva. Quanto alla VINCA, il TAR ha rilevato che la competente struttura regionale aveva esaminato l'incidenza sul sito Natura 2000 e richiesto che il rinnovo fosse sottoposto a screening di incidenza; il provvedimento di non assoggettabilità a VIA non impediva quindi l'attivazione successiva di tale procedimento. Le censure sulla discrezionalità tecnica, sul cumulo degli impatti e sulla motivazione sono state respinte perché l'amministrazione aveva valutato i pareri e le osservazioni acquisiti, motivando l'assenza di impatti negativi significativi e subordinando il successivo procedimento autorizzatorio ad approfondimenti e misure di mitigazione. Il sindacato giudiziale sulle valutazioni di assoggettabilità a VIA è stato ritenuto limitato a errori di fatto, difetto di motivazione, illogicità manifesta e incoerenza procedurale macroscopici e manifesti, non ravvisati nel caso concreto. Infine, il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti 2022-2026 non era applicabile ratione temporis, poiché l'istanza di rinnovo era stata presentata nel 2020, prima dell'entrata in vigore della relativa disciplina. Ricorso e motivi aggiunti rigettati; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VIA costituisce una fase preliminare nella quale l'amministrazione valuta se il progetto possa produrre impatti ambientali negativi significativi.

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    L'autorizzazione delle tipologie di rifiuti conferibili nell'impianto è demandata alla specifica procedura autorizzatoria, anche mediante esame in conferenza di servizi, e non deriva dal solo provvedimento di non assoggettabilità a VIA.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La valutazione di incidenza può essere inserita o coordinata nell'ambito dei procedimenti ambientali quando ne ricorrano i presupposti.

  • d.P.R. 357/1997

    La disciplina di tutela dei siti Natura 2000 impone la valutazione dell'incidenza dei progetti secondo le procedure previste dall'ordinamento, compreso lo screening di incidenza.

  • art. 5 l.r. Valle d'Aosta 9 maggio 2022, n. 4

    Il Piano regionale di gestione dei rifiuti 2022-2026 si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della legge; le istanze anteriori restano soggette al precedente piano.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento di non assoggettabilità a VIA può essere valutata complessivamente, anche attraverso il richiamo alla documentazione tecnica e ai pareri acquisiti nel procedimento.

Massime di principio

  • Nella verifica di assoggettabilità a VIA, la valutazione dell'amministrazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza della procedura e dei suoi esiti, purché tali vizi siano macroscopici e manifesti.
  • La motivazione del provvedimento di non assoggettabilità a VIA deve essere apprezzata nel suo complesso e può risultare anche dal coordinamento tra il provvedimento e la documentazione tecnica, i pareri e le osservazioni acquisiti e richiamati nel procedimento; non è necessario che l'atto riproduca analiticamente ogni elemento istruttorio quando dia conto delle ragioni essenziali della decisione.
  • L'erronea indicazione, nella documentazione relativa a una domanda di rinnovo, di codici riferibili a rifiuti pericolosi non trasforma automaticamente il rinnovo in una nuova autorizzazione né determina, da sola, l'illegittimità della verifica di assoggettabilità a VIA, quando il progetto sia invariato, l'istanza sia complessivamente interpretabile come mero rinnovo e l'amministrazione chiarisca che i codici non autorizzati devono considerarsi non apposti.
  • Il provvedimento di non assoggettabilità a VIA non impedisce l'attivazione successiva della valutazione di incidenza o dello screening di incidenza nell'ambito del procedimento autorizzatorio, quando la competente struttura abbia esaminato il sito Natura 2000 e abbia richiesto tale ulteriore verifica.
  • Ai fini dell'applicazione ratione temporis di un nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, rileva la data di presentazione dell'istanza cui si riferisce il procedimento autorizzatorio: le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo piano restano soggette alla disciplina previgente, anche se il procedimento si conclude successivamente.
  • Un'associazione o un comitato può essere legittimato ad agire per la tutela ambientale quando lo statuto preveda finalità specifiche e differenziate di protezione dell'ambiente e del territorio e siano documentate concrete iniziative coerenti con tali finalità.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàRifiutiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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