Cassazione Penale, Sentenza n. 16426/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava un'unica violazione di legge (artt. 552 e 420-bis c.p.p.): omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio per il dibattimento. In primo grado il giudice, constatata la mancata notifica, aveva disposto la rinnovazione; tuttavia venne notificato soltanto il verbale di udienza di rinvio e non il decreto di citazione, per cui la dichiarazione di assenza dell'imputato si sarebbe verificata senza la formale vocatio in iudicium.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la situazione come nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p., poiché la notifica del verbale non è equipollente alla notifica del decreto di citazione, che contiene l'enunciazione dell'imputazione e i suoi elementi costitutivi. Essendo il procedimento a citazione diretta, la notifica spettava al pubblico ministero e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento è avvenuta in violazione dell'art. 553 c.p.p. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello e la sentenza di primo grado e ha rinviato gli atti al P.M. presso il Tribunale di Cosenza perché provveda a quanto di competenza.
Norme richiamate
Norma richiamata nel motivo di ricorso relativo alla citazione a giudizio; indicata quale base formale della censura per omissione della notifica del decreto di citazione
Richiamato dal ricorrente nella censura processuale; il motivo unico invocava violazione di legge in relazione a questa norma (relativa alla notifica e alla celebrazione del giudizio), ma la Corte si è appuntata principalmente sulla nullità di cui all'art.179
Interpretato come causa di nullità assoluta e insanabile per l'omessa citazione dell'imputato: la mancata notifica del decreto di citazione configura una 'omessa citazione' rilevabile in ogni stato e grado del procedimento
Richiamato per affermare che, nel procedimento a citazione diretta, la notifica della citazione compete al pubblico ministero e che la trasmissione degli atti al giudice senza aver effettuato tale notifica integra violazione procedurale
Richiamati come limiti alla modificabilità dell'imputazione: la sentenza osserva che solo il decreto di citazione contiene l'enunciazione dell'imputazione e i suoi elementi, e che cambiamenti sono possibili entro i limiti fissati da tali disposizioni
Massime di principio
- L'omessa notifica del decreto di citazione configura una nullità assoluta e insanabile rilevabile in ogni stato e grado del procedimento; può determinare l'annullamento delle pronunce anche in Cassazione
- La notifica del verbale d'udienza non è equipollente alla notifica del decreto di citazione: la conoscenza effettiva del processo non supplisce alla mancanza della formale vocatio in iudicium
- Nei procedimenti a citazione diretta la notifica della citazione è obbligo del pubblico ministero; la trasmissione degli atti al giudice senza aver adempiuto a tale obbligo integra vizio procedurale rilevante
- La Corte di Cassazione, quando la censura è di natura procedurale, funge anche da giudice del fatto e può esaminare gli atti per valutare la sussistenza della nullità
- In presenza di tale nullità gli atti possono essere rimessi al P.M. perché provveda alle attività omesse; non è possibile sanare la mancanza formale della citazione attraverso la pretesa 'conoscenza' del processo da parte dell'imputato
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