Sentenza del 04/10/2023 n. 28036 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo a 40 particelle (terreni usati a fini estrattivi) con otto motivi: 1) nullità dell'avviso per carenza di motivazione; 2) errata qualificazione come aree fabbricabili e applicazione del criterio del valore venale anziché del reddito dominicale (contestazione dell'interpretazione del PRG e della Delibera comunale); 3) omesso esame del fatto che 31 particelle risultavano in Zona E a destinazione agricola secondo il PRG; 4) errata determinazione del valore unitario (€/mq) senza confronto con prove contrarie come contratti di compravendita e delibere successive; 5) ribadito che la qualificazione urbanistica prevalente avrebbe dovuto impedire il trattamento come edificabile; 6) invocata inapplicabilità delle sanzioni per esistenza di incertezza normativa; 7) illegittima duplice sanzione (omessa dichiarazione e omesso versamento) per violazione del principio di assorbimento; 8) mancata pronuncia sul cumulo giuridico in caso di continuazione. Inoltre la concessionaria ha proposto ricorso incidentale (condizionato) ma è stato dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione ad impugnare atti emanati direttamente dal Comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi n. 1, 2, 3, 5 e 6 e ha accolto i motivi n. 4, 7 e 8. In particolare: - ha confermato il principio secondo cui i terreni inseriti nel piano cave regionale (PRAE) o qualificati come suscettibili di edificabilità ai fini fiscali vanno assoggettati ad ICI sul valore venale, anche se concretamente destinati ad attività estrattiva o ricadenti in Zona E del PRG; l'autorizzazione comunale all'attività estrattiva e l'inserimento nel PRAE costituiscono fatti-indice rilevanti per escludere la natura agricola ai fini ICI; - ha ritenuto però errata la valutazione della CTR circa la congruità del valore unitario attribuito dal Comune (€/mq 78,21) senza compiuto esame delle prove contrarie fornite dal contribuente (contratti di compravendita, delibere e documentazione sul mercato immobiliare), e ha censurato l'omessa verifica della coerenza del valore con i criteri di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992; - ha accolto le censure sul doppio concorso sanzionatorio, ritenendo necessario applicare il cumulo giuridico/criteri di cui al D.Lgs. n. 492/1997 ove pertinenti. Per queste ragioni la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai profili accolti e la causa è rimessa ad altra Corte Tributaria Regionale (decisamente la Corte territoriale di secondo grado competente in diversa composizione: la pronuncia indica il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia) per nuovo esame nei limiti del giudicato. È stata altresì dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale della concessionaria per carenza di legittimazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
art. 1, comma 2; art. 2; art. 5, comma 5; art. 14
La nozione fiscale di "area fabbricabile" e i criteri per la determinazione della base imponibile (valore venale per aree fabbricabili, elementi da considerare ai fini della stima) sono applicati in senso estensivo: l'inserimento nel PRAE o l'avvio di procedure urbanistiche idonee a determinare potenzialità edificatoria giustificano l'assoggettamento a ICI sul valore venale; art.5, comma5 impone che il valore venale sia determinato avendo riguardo a zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri e prezzi medi di mercato.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248
Disposizione di interpretazione autentica che conferma che la qualificazione edificabile ai fini fiscali si desume dalla qualificazione attribuita nel PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o da strumenti attuativi.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. L. 2 dicembre 2005, n. 248
art. 11-quaterdecies, comma 16
Norma interpretativa richiamata nel contesto delle modifiche alla nozione fiscale di edificabilità confermate dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale.
L. 27 luglio 2000, n. 212
Principio sulla motivazione degli atti della pubblica amministrazione: l'avviso di accertamento deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche e la Corte ha ritenuto soddisfatto l'obbligo quando l'atto richiama norme e delibere comunali e consente l'esercizio del diritto di difesa.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La delibera comunale che indica valori per zone omogenee costituisce fonte di presunzioni per la determinazione del valore delle aree; tale presunzione è però superabile con prove specifiche contrarie (atti pubblici/privati).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina della legittimazione e del procedimento tributario: la legittimazione passiva spetta all'ente che ha emanato l'atto; l'incertezza normativa, ai sensi dell'art.8, richiede difficoltà interpretative oggettive e non è stata ritenuta sussistente nella fattispecie.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Prevede il cumulo giuridico per violazioni della stessa indole commesse in periodi diversi; la Corte ha richiamato la necessità di valutare l'applicabilità del cumulo/sistema di incremento per violazioni ripetute.
D.Lgs. 29 marzo 1997, n. 492
Stabilisce che per violazioni della stessa indole commesse in periodi diversi si applica la sanzione base aumentata; la Corte ha ritenuto da verificare l'applicazione di tale meccanismo al caso concreto.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato come criterio integrativo della nozione di edificabilità di fatto (possibilità effettive di edificazione ai fini indennitari), utile a determinare edificabilità in mancanza di strumenti urbanistici formali.
L.R. Lazio n. 17 del 2004
art. 9 (PRAE) e artt. 12-13
Il PRAE ha efficacia di piano di settore e prevale sugli strumenti urbanistici previgenti; l'inserimento nel PRAE e la normativa regionale danno rilievo immediato alla destinazione estrattiva e incidono sulla qualificazione non agricola ai fini fiscali.
Delibera Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 23/2007
Atto comunale che ha fissato valori unitari parametrici per zone e che costituisce presunzione valutativa; la Corte ha ricordato che tali valori devono essere confrontati con prove contrarie fornite dal contribuente.
Massime di principio
- Per l'ICI l'elemento decisivo per qualificare un'area come 'fabbricabile' ai fini fiscali è la destinazione attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato (anche se non ancora approvato dalla Regione o non attuato) o l'inserimento nel piano cave regionale (PRAE); la concreta destinazione d'uso (es. sfruttamento a cava) non esclude automaticamente l'assoggettamento al criterio del valore venale.
- L'inserimento di un'area in un piano di settore (es. PRAE) o l'avvio di procedure urbanistiche costituiscono 'fatti-indice' oggettivi che possono mutare la qualificazione fiscale del suolo, rendendolo tassabile come area fabbricabile indipendentemente dal fatto che sia effettivamente costruibile in concreto.
- La delibera comunale che fissa valori per zone omogenee rappresenta una presunzione valutativa utile all'ente, ma è sovvertibile da prove specifiche e documentali (contratti di compravendita, perizie, delibere aggiornative, andamento di mercato) che il contribuente può proporre e che il giudice deve valutare nel merito.
- L'avviso di accertamento è motivato correttamente quando enuncia il petitum e i criteri di valutazione adottati, richiamando norme e delibere; la motivazione non richiede l'elencazione esaustiva di tutti i dettagli fattuali purché il contribuente sia posto in condizione di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
- Le esenzioni o i regimi agevolati legati alla qualifica di 'terreno agricolo' sono strettamente circoscritti: occorre l'effettiva utilizzazione agricola e, in alcuni casi, la conduzione diretta da parte del coltivatore/imprenditore agricolo; semplici affitti a terzi o destinazioni estrattive non garantiscono il regime agricolo.
- La concessionaria che agisce come interveniente adesivo non ha legittimazione ad impugnare atti emessi direttamente dall'ente impositore; la legittimazione passiva spetta al soggetto che ha emanato l'atto.
- In tema sanzionatorio, il giudice deve verificare la possibilità di applicare il cumulo giuridico/incremento per violazioni della stessa indole commesse in anni diversi (D.Lgs. n. 492/1997, art.12), evitando la duplicazione ingiustificata di sanzioni per lo stesso fatto.
- Se si contesta il valore attribuito dall'ente, è strategico produrre elementi probatori specifici e comparativi (rogiti, perizie, delibere aggiornative, tabelle di mercato) perché la delibera comunale costituisce presunzione superabile tramite prova contraria.
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