Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07024/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto sociale e lavorativo di un socio di cooperativa, rispetto al quale erano intervenute una delibera di esclusione sociale e un licenziamento poi ritenuti illegittimi dalla corte territoriale; la medesima corte ha poi accertato che il rapporto si era comunque risolto per dimissioni in data 23.1.2019, riconoscendo al lavoratore un danno complessivo e condannando la cooperativa al pagamento del residuo credito. In sede di legittimità la cooperativa ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 436, comma 3, c.p.c. per asserita mancata notificazione dell’appello incidentale nella fase di rinvio prosecutorio; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per novità della domanda incidentale ex art. 2059 c.c., dedotta come proposta solo in sede di rinvio; 3) violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/1995 e dell’art. 1227 c.c. per mancato computo della NASpI quale aliunde perceptum e conseguente asserita duplicazione del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risultava la notificazione dell’appello incidentale; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di specificità, poiché la censura presupponeva atti e contenuti non adeguatamente riportati e la sentenza impugnata non dava conto della domanda indicata; ha infine respinto il terzo motivo affermando che la NASpI non è detraibile dal risarcimento del danno da mancata costituzione del rapporto o da illegittima cessazione del rapporto, in quanto prestazione del sistema di sicurezza sociale, eventualmente ripetibile solo dall’ente previdenziale nei limiti di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 436, comma 3, c.p.c.

    La censura sulla mancata notificazione dell'appello incidentale è infondata quando dagli atti risulti la prova della notificazione stessa.

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione di novità della domanda è inammissibile se non risulta adeguatamente dalla sentenza e se la parte non riporta e prova specificamente gli atti rilevanti.

  • art. 2059 c.c.

    La parte ricorrente aveva prospettato la domanda incidentale come domanda di danno non patrimoniale, ma la censura è stata respinta per carenza di specificità e di riscontro nel testo della sentenza.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 23/1995

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della duplicazione risarcitoria, ma la Corte ha escluso che la NASpI sia detraibile a titolo di aliunde perceptum.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per sostenere il contenimento del danno, ma non ritenuto idoneo a imporre la detrazione della NASpI dal risarcimento.

  • art. 8 L. 604/1966

    Richiamato nel precedente di legittimità menzionato dalla Corte quale base della tutela risarcitoria spettante al lavoratore socio di cooperativa anche quando non sia proponibile la tutela restitutoria della qualità di lavoratore.

  • art. 2059 c.c.

    La Corte non ne affronta il merito, ma osserva che la relativa domanda incidentale non risulta dimostrata e la censura è quindi inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di mancata notificazione di un atto processuale è infondata se dagli atti del fascicolo risulta la prova della notificazione stessa.
  • La deduzione di novità di una domanda o eccezione è inammissibile quando il motivo non sia specifico, non riporti compiutamente gli atti rilevanti e non consenta di verificare dal testo della decisione la reale proposizione della domanda.
  • La NASpI, in quanto prestazione di sicurezza sociale sostitutiva del reddito, non va scomputata dal risarcimento dovuto al lavoratore a titolo di aliunde perceptum; l'eventuale indebito non incide sul rapporto risarcitorio ma è ripetibile dall'ente previdenziale nei limiti di legge.
  • Nel contenzioso sul rapporto di lavoro del socio di cooperativa, l'omessa impugnazione della delibera di esclusione può precludere la tutela restitutoria della qualità di lavoratore, ma non necessariamente la tutela risarcitoria conseguente all'illegittima cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.