Cassazione Penale, Ordinanza n. 02521/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente rivalutative e non consentite in sede di legittimità, poiché non sorrette da argomenti di diritto né dalla denuncia di vizi motivazionali rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare. Con un unico motivo sosteneva, in sostanza, che la revoca fosse ingiustificata perché il comportamento addebitato era da lui ritenuto irrilevante o comunque irrisorio: durante un controllo domiciliare si era denudato davanti alle forze di polizia, ma, secondo la sua prospettazione, tale episodio non avrebbe dovuto determinare la prosecuzione della misura. La Corte rileva però che il motivo non deduce specifici vizi di legittimità, non evidenzia manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e mira solo a ottenere una diversa valutazione del fatto già apprezzato dal giudice di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 615 c.p.p.
la Corte richiama in sostanza i limiti del sindacato di legittimità, escludendo che la cassazione possa essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto in assenza di specifici vizi di diritto o di motivazione manifesta.
art. 616 c.p.p.
viene applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, se non accompagnate dalla specifica indicazione di un vizio di diritto o di una manifesta illogicità della motivazione.
- La revoca di una misura alternativa può essere confermata quando il giudice di merito ritenga il comportamento del soggetto incompatibile con la prosecuzione del beneficio; in sede di legittimità tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti del controllo sulla congruità logica della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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