Sentenza del 07/03/2017 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Irap - Attività professionale - Professionisti non organizzati - Autonoma organizzazione - Medici di base - Autonoma organizzazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza dell'autonoma organizzazione, presupposto necessario per l'applicazione dell'IRAP ai professionisti. Il medico operava in regime di convenzione con il Servizio sanitario pubblico, utilizzando soltanto strumenti minimi e ordinari per le visite, senza attrezzature complesse o costose, senza un significativo impiego di capitali propri o di terzi e sostenendo esclusivamente spese correnti e indispensabili all'attività. Si discuteva inoltre se l'entità del reddito potesse dimostrare, di per sé, l'esistenza di un'organizzazione autonoma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza dell'autonoma organizzazione. Gli strumenti di uso corrente, gli standard imposti dalla convenzione sanitaria quanto ai locali e alle apparecchiature omologate, nonché le ordinarie spese di esercizio, non sono sufficienti a integrare il presupposto dell'IRAP. È stata ritenuta irrilevante, da sola, anche l'entità del reddito dichiarato. Ne consegue il riconoscimento dell'assenza del presupposto impositivo nei confronti del medico.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è autonomamente organizzata, cioè quando il contribuente si avvale di una struttura o di fattori produttivi ulteriori rispetto al proprio lavoro personale, idonei ad accrescerne significativamente la capacità produttiva.
Convenzione con il Servizio sanitario nazionale
Gli standard sui locali e sulle dotazioni imposti dalla struttura sanitaria pubblica non dimostrano automaticamente l'esistenza di autonoma organizzazione, soprattutto quando gli strumenti sono minimi, ordinari e necessari per l'esercizio dell'attività.
Massime di principio
- Il professionista non è soggetto a IRAP per il solo fatto di esercitare un'attività abituale o di conseguire un reddito elevato: occorre verificare concretamente la presenza di una struttura organizzativa autonoma.
- L'utilizzo di beni strumentali minimi e ordinari, indispensabili per svolgere la professione, normalmente non integra autonoma organizzazione.
- Le spese correnti necessarie all'esercizio dell'attività non sono sufficienti, da sole, a provare l'autonoma organizzazione.
- Per i medici convenzionati, le dotazioni e i requisiti imposti dal Servizio sanitario pubblico non sono automaticamente indice di organizzazione autonoma.
- La presenza di dipendenti, collaboratori non meramente esecutivi, attrezzature complesse o costose, rilevanti investimenti di capitale o una struttura eccedente il minimo necessario può invece far ritenere sussistente l'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando risorse impiegate, personale, beni strumentali e modalità effettive di svolgimento dell'attività.
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