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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01219/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un ente in liquidazione coatta amministrativa per differenze retributive asseritamente maturate da una lavoratrice nel corso del rapporto. La lavoratrice sosteneva di aver sempre svolto mansioni di autista soccorritore con contenuto professionale più elevato rispetto all’inquadramento formalmente attribuito, chiedendo il riconoscimento delle differenze economiche derivanti dall’inquadramento corretto o, in subordine, dallo svolgimento di mansioni superiori. Il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo che le attività svolte rientrassero nell’area A, come mera attività di supporto strumentale, e non nell’area B, ritenendo inoltre che la contrattazione integrativa non avesse determinato una trasposizione automatica del personale tra aree. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione di più disposizioni del CCNL e dell’art. 36 Cost., sostenendo che le mansioni dell’autista soccorritore, comprensive di compiti ulteriori rispetto alla guida del mezzo e strettamente inserite nel processo sanitario di soccorso, fossero riconducibili all’area B e che il giudice di merito avesse errato nel negare sia il corretto inquadramento sia le differenze retributive per mansioni superiori. La ricorrente precisava anche che la domanda insinuata riguardava solo le differenze retributive e non un autonomo petitum di superiore inquadramento, e contestava la prescrizione eccepita dall’ente, assumendo che essa non potesse decorrere prima della stabilizzazione del rapporto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa al rigetto della domanda di differenze retributive fondata sullo svolgimento in concreto di mansioni superiori, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui ha demandato di riesaminare la causa applicando il giudizio trifasico e confrontando le mansioni svolte con la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. È stata invece disattesa la doglianza relativa all’erroneo inquadramento in area B sulla base della contrattazione collettiva, poiché la Corte ha ritenuto infondate o apodittiche le censure su tale specifico profilo. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 2, l. fall.

    norma processuale posta a fondamento dell’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per cassazione per denuncia di violazione di legge

  • artt. 7 e 8 del C.C.N.L. integrativo Croce Rossa Italiana 1998/2001

    utilizzati come base per definire la distinzione tra area A e area B e i relativi profili professionali

  • art. 6 del C.C.N.L. 2006-2009

    richiamato dalla ricorrente come parametro dell’inquadramento rivendicato

  • art. 12 del contratto integrativo del C.C.N.L. 2006-2009 del 18 febbraio 2009

    non è stato ritenuto nullo; la Corte ribadisce che non ricolloca il personale tra aree ma definisce meglio i profili professionali per assunzioni e inquadramenti successivi

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva

  • art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011

    evocato nel richiamo a Cass. n. 20915/2019 quale parametro rispetto al quale l’art. 12 del C.C.N.I. non è stato ritenuto nullo

  • art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001

    richiamato per escludere il contrasto del contratto integrativo con i limiti della contrattazione nazionale

  • art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001

    la sussunzione delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato rileva ai soli fini retributivi e non per il riconoscimento della superiore qualifica

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 36 Cost.

    richiamato nella censura della lavoratrice come fondamento del diritto alla giusta retribuzione

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori richiede un giudizio trifasico: individuazione dell’inquadramento posseduto, individuazione del livello rivendicato secondo la contrattazione collettiva applicabile nel tempo, e confronto tra tali declaratorie e le mansioni concretamente svolte.
  • Il giudice deve applicare d’ufficio la contrattazione collettiva rilevante nel periodo considerato, secondo il principio iura novit curia, una volta allegati dal lavoratore mansioni svolte, comparto e livello di inquadramento.
  • La comparazione tra mansioni e livelli non può essere apodittica o meramente assertiva, ma deve essere analitica e fondata sulla concreta struttura delle declaratorie contrattuali vigenti ratione temporis.
  • Ai fini dell’accertamento delle mansioni superiori occorre valutare in fatto abitualità, prevalenza, profilo qualitativo e temporale delle attività svolte, nonché la pienezza dei poteri e delle responsabilità correlate.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione collettiva può ridefinire i profili professionali e collocare attività omogenee nello stesso ambito di area; in tale caso, il lavoratore ha diritto al trattamento economico dell’area di appartenenza secondo la nuova disciplina, salvo espressa previsione transitoria contraria.
  • La distinzione tra domanda di corretto inquadramento e domanda di differenze retributive da mansioni superiori è concettualmente autonoma e deve essere scrutinata separatamente dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRMansioni superioriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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