Cassazione Civile, Ordinanza n. 01219/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un ente in liquidazione coatta amministrativa per differenze retributive asseritamente maturate da una lavoratrice nel corso del rapporto. La lavoratrice sosteneva di aver sempre svolto mansioni di autista soccorritore con contenuto professionale più elevato rispetto all’inquadramento formalmente attribuito, chiedendo il riconoscimento delle differenze economiche derivanti dall’inquadramento corretto o, in subordine, dallo svolgimento di mansioni superiori. Il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo che le attività svolte rientrassero nell’area A, come mera attività di supporto strumentale, e non nell’area B, ritenendo inoltre che la contrattazione integrativa non avesse determinato una trasposizione automatica del personale tra aree. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione di più disposizioni del CCNL e dell’art. 36 Cost., sostenendo che le mansioni dell’autista soccorritore, comprensive di compiti ulteriori rispetto alla guida del mezzo e strettamente inserite nel processo sanitario di soccorso, fossero riconducibili all’area B e che il giudice di merito avesse errato nel negare sia il corretto inquadramento sia le differenze retributive per mansioni superiori. La ricorrente precisava anche che la domanda insinuata riguardava solo le differenze retributive e non un autonomo petitum di superiore inquadramento, e contestava la prescrizione eccepita dall’ente, assumendo che essa non potesse decorrere prima della stabilizzazione del rapporto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa al rigetto della domanda di differenze retributive fondata sullo svolgimento in concreto di mansioni superiori, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui ha demandato di riesaminare la causa applicando il giudizio trifasico e confrontando le mansioni svolte con la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. È stata invece disattesa la doglianza relativa all’erroneo inquadramento in area B sulla base della contrattazione collettiva, poiché la Corte ha ritenuto infondate o apodittiche le censure su tale specifico profilo. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98, comma 2, l. fall.
norma processuale posta a fondamento dell’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per cassazione per denuncia di violazione di legge
artt. 7 e 8 del C.C.N.L. integrativo Croce Rossa Italiana 1998/2001
utilizzati come base per definire la distinzione tra area A e area B e i relativi profili professionali
art. 6 del C.C.N.L. 2006-2009
richiamato dalla ricorrente come parametro dell’inquadramento rivendicato
art. 12 del contratto integrativo del C.C.N.L. 2006-2009 del 18 febbraio 2009
non è stato ritenuto nullo; la Corte ribadisce che non ricolloca il personale tra aree ma definisce meglio i profili professionali per assunzioni e inquadramenti successivi
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva
art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011
evocato nel richiamo a Cass. n. 20915/2019 quale parametro rispetto al quale l’art. 12 del C.C.N.I. non è stato ritenuto nullo
art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001
richiamato per escludere il contrasto del contratto integrativo con i limiti della contrattazione nazionale
art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
la sussunzione delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato rileva ai soli fini retributivi e non per il riconoscimento della superiore qualifica
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
art. 36 Cost.
richiamato nella censura della lavoratrice come fondamento del diritto alla giusta retribuzione
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori richiede un giudizio trifasico: individuazione dell’inquadramento posseduto, individuazione del livello rivendicato secondo la contrattazione collettiva applicabile nel tempo, e confronto tra tali declaratorie e le mansioni concretamente svolte.
- Il giudice deve applicare d’ufficio la contrattazione collettiva rilevante nel periodo considerato, secondo il principio iura novit curia, una volta allegati dal lavoratore mansioni svolte, comparto e livello di inquadramento.
- La comparazione tra mansioni e livelli non può essere apodittica o meramente assertiva, ma deve essere analitica e fondata sulla concreta struttura delle declaratorie contrattuali vigenti ratione temporis.
- Ai fini dell’accertamento delle mansioni superiori occorre valutare in fatto abitualità, prevalenza, profilo qualitativo e temporale delle attività svolte, nonché la pienezza dei poteri e delle responsabilità correlate.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione collettiva può ridefinire i profili professionali e collocare attività omogenee nello stesso ambito di area; in tale caso, il lavoratore ha diritto al trattamento economico dell’area di appartenenza secondo la nuova disciplina, salvo espressa previsione transitoria contraria.
- La distinzione tra domanda di corretto inquadramento e domanda di differenze retributive da mansioni superiori è concettualmente autonoma e deve essere scrutinata separatamente dal giudice.
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