Sentenza n. 1106/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego prefettizio del nulla osta al conseguimento della patente di guida, conseguente non ammissione alla prova pratica e inserimento di un ostativo nel sistema informativo della Motorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a una precedente sentenza del TAR che aveva annullato un precedente diniego prefettizio, nonché la declaratoria di nullità o l’annullamento dei nuovi atti con cui la Prefettura ha nuovamente negato il nulla osta al conseguimento della patente e la Motorizzazione lo ha escluso dalla prova pratica. Ha dedotto, quanto all’ottemperanza, la violazione o elusione del giudicato. Quanto all’azione impugnatoria, ha dedotto la violazione dell’art. 120 del Codice della strada nella formulazione anteriore alla legge n. 177/2024 e l’eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, sostenendo che la Prefettura non avrebbe potuto subordinare il rilascio della nuova patente alla riabilitazione per i reati in materia di stupefacenti e avrebbe valorizzato carichi pendenti e provvedimenti giudiziari non definitivi, anziché sole condanne irrevocabili tassativamente previste dalla legge. Il TAR aveva già respinto la domanda di ottemperanza e convertito il rito per la domanda annullatoria. In sede decisoria è stata rilevata d’ufficio la questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa la domanda annullatoria, ritenendo competente il giudice ordinario. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la Prefettura si era pronunciata su una nuova istanza, diversa da quella oggetto della precedente sentenza, esercitando quindi un nuovo potere amministrativo. Ne consegue l’applicazione della disciplina vigente al momento dell’adozione del nuovo provvedimento, secondo il principio tempus regit actum. È stato quindi ritenuto applicabile il nuovo secondo capoverso dell’art. 120, comma 3, Codice della strada, introdotto dalla legge n. 177/2024, ai sensi del quale, per conseguire una nuova patente, non devono sussistere le situazioni preclusive previste dal comma 1. La modifica è stata interpretata nel senso che i requisiti morali dell’art. 120, comma 1, si applicano sia al conseguimento della prima patente sia al conseguimento di una nuova patente dopo la revoca e il decorso del periodo triennale. Il diniego fondato sull’insussistenza dei requisiti morali è stato qualificato come attività interamente vincolata, sia nei presupposti sia nel contenuto, incidente su una posizione di diritto soggettivo; pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre ritenuto coerente il richiamo alla mancata riabilitazione, quale motivo ostativo vincolato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, Codice della strada
non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1
Prevede requisiti morali ostativi al conseguimento della patente; il diniego fondato sulla loro sussistenza è un atto vincolato e la mancata riabilitazione costituisce motivo ostativo.
art. 120, comma 3, Codice della strada
in ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1
Nel testo modificato dalla legge n. 177/2024, estende espressamente i requisiti ostativi del comma 1 anche al conseguimento di una nuova patente dopo la revoca.
art. 9 legge 25 novembre 2024, n. 177
Ha introdotto il secondo capoverso del comma 3 dell’art. 120 del Codice della strada, applicabile alle nuove istanze decise dopo la sua entrata in vigore.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 7 c.p.a.
Richiamato quale base dell’azione impugnatoria proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 29 c.p.a.
Richiamato quale base dell’azione di annullamento degli atti impugnati.
art. 47 legge n. 354/1975
Richiamato nel provvedimento prefettizio in relazione al mancato affidamento in prova al servizio sociale; il TAR non lo ha posto a fondamento autonomo del dispositivo.
artt. 178 e 179 c.p.
Richiamati per evidenziare che la riabilitazione può rimuovere l’effetto ostativo derivante dalla condanna.
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individuano i reati in materia di stupefacenti cui si riferisce la disciplina dei requisiti morali e della riabilitazione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione decide su una nuova istanza, diversa da quella già esaminata e annullata in giudizio, esercita un nuovo potere discrezionale o vincolato; la legittimità del nuovo atto deve essere valutata in base alla disciplina vigente e alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum.
- Il nuovo secondo capoverso dell’art. 120, comma 3, del Codice della strada, introdotto dalla legge n. 177/2024, rende applicabili le situazioni preclusive previste dal comma 1 anche al conseguimento di una nuova patente dopo la revoca e il decorso del periodo minimo previsto dalla legge.
- Il diniego del rilascio della patente fondato sull’insussistenza dei requisiti morali previsti dall’art. 120, comma 1, del Codice della strada costituisce esercizio di attività vincolata, sia quanto ai presupposti sia quanto al contenuto, e incide su una posizione di diritto soggettivo; le relative controversie appartengono quindi alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La mancata riabilitazione, quando richiesta dalla disciplina dell’art. 120, comma 1, del Codice della strada, costituisce motivo ostativo vincolato al conseguimento della nuova patente, senza che il giudice amministrativo possa scrutinare nel merito la scelta prefettizia.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione comporta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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