Sentenza n. 11769/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 46186, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADMM- SPEC. SISTEGNO SCUOLE SEC. DI I GRADO e ADSS- SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 18/07/2025, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 , non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dall’Università “Antonio de Nebrija”, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., azione avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e l'ordine all'amministrazione di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel testo risultano indicati due diversi numeri e due diverse date dell'istanza: nell'epigrafe l'istanza n. 46186 del 18 luglio 2025, mentre nella parte motivazionale l'istanza n. 47050 del 15 ottobre 2025.
La decisione
Nel corso del giudizio, il Ministero ha depositato il 26 maggio 2026 il provvedimento conclusivo del procedimento, adottato in senso negativo per la ricorrente. Il TAR ha ritenuto che il sopravvenuto riscontro espresso, sebbene sfavorevole, avesse eliminato l'inerzia oggetto dell'azione e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto all'azione avverso il silenzio. Non è stata esaminata nel merito la legittimità del provvedimento negativo né la domanda di riconoscimento del titolo. Le spese sono state compensate, in considerazione della serialità del ricorso e del breve periodo intercorso tra la scadenza del termine per provvedere e l'adozione del provvedimento espresso.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione e il potere del giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento; il testo non esplicita una specifica applicazione ulteriore rispetto alla definizione del giudizio.
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Indicato quale base normativa dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea.
direttiva 2005/36/CE
Richiamata quale direttiva attuata dal d.lgs. n. 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso che definisce il procedimento, viene meno l'inerzia oggetto dell'azione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, anche se il provvedimento sopravvenuto è negativo per il ricorrente.
- La definizione del giudizio avverso il silenzio per sopravvenuto provvedimento espresso non comporta, di per sé, l'esame della legittimità o della fondatezza sostanziale del provvedimento adottato dall'amministrazione; tale atto deve essere eventualmente contestato con autonoma impugnazione, nei limiti consentiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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