Ordinanza n. 3266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare deducendo una pluralità di censure relative alla disciplina del cosiddetto “semestre filtro” per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Un primo gruppo di doglianze contestava vizi radicali dell’intera procedura; un secondo gruppo riguardava il mancato collocamento del candidato in posizione utile nella graduatoria e, in particolare, l’assenza di un adeguato scorrimento sui posti rimasti vacanti. Il candidato aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non un punteggio tale da garantirgli l’assegnazione immediata di una delle sedi opzionate. La misura cautelare richiesta consisteva nell’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di Medicina e Chirurgia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto, in via sommaria, prive di periculum in mora le censure dirette a ottenere la riedizione dell’intera procedura, poiché l’ammissione con riserva e in sovrannumero non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita collegato a tali doglianze; il TAR resta libero di esaminarne il merito. Ha invece ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora nella censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria. La disciplina del semestre filtro, secondo il precedente richiamato, non consentirebbe di riassegnare secondo l’ordine di graduatoria i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari, determinando l’esclusione definitiva di candidati con punteggi anche elevati e la conservazione di posti vacanti. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulla posizione del candidato: prima effettuando gli scorrimenti sui posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto in una sede opzionata; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate ed è stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In seguito all’accoglimento della domanda cautelare, consente e impone la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda deve essere valutata in rapporto alla misura concretamente richiesta: se il rimedio cautelare invocato non è funzionale alla conservazione del bene della vita collegato alla censura dedotta, difetta il periculum in mora, anche se la questione di legittimità può restare esaminabile nel merito.
- Quando una procedura selettiva produce posti vacanti per rinunce successive, il mancato scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di merito può integrare, in via cautelare, fumus boni iuris qualora determini l’esclusione definitiva di candidati con punteggi utili o elevati e impedisca la riassegnazione dei posti disponibili.
- La tutela cautelare relativa al mancato scorrimento di una graduatoria può essere conformata imponendo all’amministrazione una sequenza vincolata: scorrimento dei posti vacanti, verifica della posizione e del punteggio del candidato rispetto alle sedi indicate e assegnazione del posto soltanto se tale verifica produce un esito utile.
- Il periculum in mora può sussistere quando l’illegittima limitazione dello scorrimento di una graduatoria incide sulla possibilità attuale di accedere al corso universitario prescelto, rendendo irreversibile o difficilmente recuperabile la perdita dell’opportunità formativa.
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