Ordinanza n. 1932/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi alle istanze di trasferimento in ingresso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e mancata pubblicazione di un bando di trasferimento nonostante la disponibilità di posti
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l’Università ha respinto le istanze di trasferimento presentate dopo l’assegnazione presso altre università, chiedendo anche l’accertamento del diritto al trasferimento, eventualmente in soprannumero, oppure l’ordine di pubblicazione del bando. Il secondo motivo, esaminato in sede cautelare, deduce la violazione del punto 16 dell’Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025. Tale disposizione prevede che, nel primo anno, quando l’ateneo abbia capacità formative residue, possano essere accolte istanze di cambio di sede in presenza di gravi motivi documentati, secondo modalità disciplinate dall’ateneo. La ricorrente ha inoltre richiamato il punto 17 del medesimo Allegato, relativo alle iscrizioni ad anni successivi e all’obbligo di rendere pubbliche le disponibilità mediante avvisi o bandi. L’Università, pur riconoscendo l’esistenza di un posto disponibile presso la sede di Caserta e di uno presso la sede di Napoli, non ha pubblicato alcun bando e ha respinto le istanze limitandosi ad affermare che il trasferimento avrebbe potuto essere considerato solo dopo l’emanazione di un apposito bando. Sono state inoltre dedotte le gravi condizioni di salute della ricorrente, documentate e allegate alle istanze, senza che esse fossero adeguatamente considerate nella motivazione del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi conformativi indicati in motivazione, ritenendo assistito da idoneo fumus boni iuris il secondo motivo. Dalla disciplina ministeriale emerge, secondo il giudice, che la disponibilità di posti vacanti impone all’ateneo di attivare l’iter procedurale mediante la pubblicazione di un avviso o bando, finalizzato alla selezione degli aspiranti. L’Università aveva espressamente ammesso la presenza di due posti residui, ma non aveva pubblicato il bando né fornito una motivazione congrua del rigetto, limitandosi a richiamare l’assenza del bando stesso. Il TAR ha valorizzato anche la documentazione relativa alle gravi condizioni di salute della ricorrente. L’accoglimento è cautelare e conformativo: non è stata ancora pronunciata la decisione definitiva sul diritto al trasferimento o sull’immatricolazione. È stata fissata l’udienza pubblica per il 25 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il fumus boni iuris della censura e ha accolto la domanda cautelare con effetti conformativi.
punto 16, Allegato 1, D.M. n. 1115/2025
Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni
La disponibilità di capacità formative residue consente l’attivazione della procedura di cambio di sede; la decisione sottolinea l’esigenza di una procedura amministrativa regolata e di una motivazione adeguata, soprattutto in presenza di gravi motivi documentati.
punto 17, Allegato 1, D.M. n. 1115/2025
Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici
Quando risultino posti disponibili, l’ateneo deve rendere pubblica la disponibilità e attivare l’iter procedurale mediante avviso o bando, per consentire la selezione degli aspiranti.
art. 9, comma 2, d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71
nelle more dell’attuazione dell’articolo 2, comma 2, lett. f), g) e h) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all’articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264
Mantiene ferma, nelle more dell’attuazione della riforma richiamata, la procedura nazionale di determinazione dei posti disponibili per i corsi interessati.
art. 3 l. 2 agosto 1999, n. 264
È richiamato quale fondamento della procedura di determinazione nazionale del numero dei posti disponibili per i corsi universitari a numero programmato.
Massime di principio
- Quando un ateneo disponga di posti vacanti o di capacità formative residue per un corso di laurea a numero programmato, deve attivare una procedura pubblica mediante avviso o bando per consentire la presentazione e la selezione delle domande di trasferimento, invece di respingere le istanze sulla sola base della mancata previa pubblicazione del bando.
- La facoltà dell’ateneo di accogliere trasferimenti nel primo anno, prevista dalla disciplina ministeriale in presenza di capacità formative residue e di gravi motivi documentati, non legittima un diniego meramente tautologico fondato sull’assenza del bando quando l’ateneo riconosca l’esistenza di posti disponibili.
- Il diniego di trasferimento deve motivare specificamente la valutazione dei gravi motivi documentati dedotti dallo studente; la mancata considerazione di condizioni di salute adeguatamente certificate può integrare un vizio della decisione amministrativa.
- La disponibilità di posti vacanti nei corsi universitari a numero programmato deve essere resa conoscibile mediante procedure pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli aspiranti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 430/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 431/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 1556/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →