Sentenza del 20/11/2015 n. 23765 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto l'annullamento in autotutela di due avvisi di accertamento ormai definitivi per mancata tempestiva impugnazione, invocando le sentenze civili e penali del Tribunale di Voghera che lo avevano assolto e avrebbero dimostrato l'assenza dei redditi accertati. La CTR Lombardia aveva accolto la sua posizione ritenendo utilizzabili tali prove e riconoscendo l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che il diniego di autotutela non poteva essere utilizzato per eludere la definitività degli avvisi e che il giudice tributario non poteva riesaminare nel merito una pretesa ormai non più impugnabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia, dichiarando assorbito il terzo. Ha chiarito che il diniego di autotutela è impugnabile davanti al giudice tributario, ma soltanto per vizi propri dell'atto e per verificare il corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione. Non è invece possibile utilizzare tale impugnazione per contestare nuovamente il merito di un avviso di accertamento divenuto definitivo o per far valere fatti e prove che avrebbero dovuto essere dedotti nel termine ordinario. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio sul merito e il ricorso introduttivo del contribuente è stato respinto. B.O. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2, 19 e 21
"appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie"
La giurisdizione tributaria ha carattere generale sulle controversie relative ai rapporti tributari. Il diniego di autotutela può essere impugnato, ma l'impugnazione è soggetta ai limiti propri del processo tributario e, in particolare, può riguardare soltanto i vizi propri dell'atto.
D.L. n. 564/1994, art. 2-quater, convertito nella L. n. 656/1994
Attribuisce all'amministrazione finanziaria il potere di annullare o revocare d'ufficio atti illegittimi o infondati mediante autotutela. Tale potere è discrezionale e il giudice può controllare soltanto la legittimità del rifiuto, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione di opportunità.
D.P.R. n. 287/1992 e D.M. n. 37/1997
Sono richiamati quale quadro normativo dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria; non consentono tuttavia di riaprire, tramite autotutela, il merito di atti impositivi ormai definitivi.
Art. 103 Cost.
Non prevede una riserva assoluta di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sugli interessi legittimi; perciò le controversie sull'autotutela tributaria restano devolute al giudice tributario quando riguardano direttamente un rapporto tributario.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 654 c.p.p. e art. 116 c.p.c.
Le questioni relative all'efficacia delle sentenze penali e alla valutazione delle prove non sono state esaminate nel merito, poiché il terzo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dei primi due.
Massime di principio
- L'autotutela tributaria non costituisce un rimedio alternativo per impugnare tardivamente un avviso di accertamento divenuto definitivo.
- Il diniego di autotutela può essere impugnato davanti al giudice tributario, ma soltanto per vizi propri del diniego o per verificare se l'amministrazione abbia esercitato correttamente il proprio potere discrezionale.
- Il giudice tributario non può sostituirsi all'amministrazione decidendo direttamente che l'atto definitivo debba essere annullato o rivalutando integralmente la fondatezza della pretesa fiscale.
- Sentenze penali o civili favorevoli al contribuente non consentono automaticamente di superare la definitività dell'accertamento tributario, soprattutto quando i relativi fatti erano già conoscibili e deducibili nel giudizio tributario ordinario.
- Per evitare la definitività della pretesa, il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto impositivo e far valere in quella sede tutte le contestazioni e le prove disponibili.
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