Sentenza n. 699/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del Decreto Ministeriale nr. 333AGG/9016.3.84 Id CLC 2023-27 del 11.01.2024 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale degli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato- Sezione Affari Generali- 2^ Divisione – Ufficio Ricompense inerente le determinazioni del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento nella seduta del 27/10/2023 e del Provvedimento di compiacimento del Questore di Torino del 23/02/2024 emesso nei confronti del ricorrente, notificato con nota della Questura di Torino CAT.R.15/PERS. nr. 95/22 PROT. nr. 2494 (M.F.) del 07/03/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che aveva respinto la proposta di encomio rinviando gli atti per la valutazione di un premio in denaro e provvedimento del Questore che aveva riconosciuto la ricompensa del compiacimento
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la qualificazione dell’azione svolta — avere scongiurato il suicidio di un ragazzo che minacciava di gettarsi da un balcone — come meritevole del solo compiacimento, sostenendo che avrebbe dovuto essergli riconosciuto almeno l’encomio. Deduceva violazione dei principi generali in materia di impiego pubblico e dell’art. 97 Cost., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 68, 69, 74 e 75 d.P.R. 782/1985, come modificati dal d.lgs. 126/2018 e dal d.P.R. 82/2019. In particolare, lamentava disparità di trattamento rispetto a casi analoghi e inosservanza dei criteri normativi e amministrativi utilizzati per graduare le ricompense per lodevole comportamento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che il sistema delle ricompense per il personale della Polizia di Stato attribuisce all’amministrazione un’ampia discrezionalità, crescente con il livello della ricompensa, sindacabile tuttavia in presenza di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità. Nel caso concreto, il Consiglio per le ricompense aveva negato la proposta di encomio, rinviando gli atti per valutare un premio in denaro, mentre il Questore aveva poi riconosciuto il solo compiacimento. Il TAR ha ritenuto manifestamente irragionevole il trattamento deteriore riservato al ricorrente rispetto a quello riconosciuto a un altro agente, cui era stata attribuita la lode per avere coordinato un intervento di salvataggio di una donna che minacciava di lanciarsi da un balcone. Sebbene nella vicenda comparativa il pericolo per le persone coinvolte fosse maggiore, il ricorrente era intervenuto personalmente sul luogo e risultava esposto a un rischio non adeguatamente considerato; l’amministrazione non aveva fornito argomentazioni idonee a giustificare la disparità. È stato quindi annullato il decreto del Consiglio per le ricompense, con salvezza del riesercizio del potere. È stato altresì annullato il provvedimento del Questore, perché adottato sulla base della valutazione illegittima del Consiglio, pur trattandosi di esercizio di un autonomo potere discrezionale. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità dell’amministrazione è stato richiamato quale parametro di legittimità della valutazione comparativa delle ricompense.
art. 68 d.P.R. 782/1985
«Le ricompense per lodevole comportamento sono: a) encomio; b) lode; c) premio in denaro; d) compiacimento»; «Le ricompense [...] sono conferite [...] avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate [...] e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo»
La norma individua le diverse ricompense per lodevole comportamento e i criteri che devono orientarne il conferimento.
art. 69 d.P.R. 782/1985
«L’encomio è conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati [...] rendendo importanti servizi [...] e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali»; «Il compiacimento è formulato al personale distintosi nell’espletamento del servizio»
La disposizione gradua i presupposti delle singole ricompense, distinguendo il livello dell’encomio da quello, meno elevato, del compiacimento.
artt. 74 e 75 d.P.R. 782/1985
Sono richiamati dal ricorrente nel quadro della disciplina delle ricompense e delle relative modifiche normative, ma la decisione fonda specificamente l’accoglimento sugli artt. 68 e 69 e sul principio di ragionevolezza della valutazione.
d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126
Richiamato quale fonte modificativa della disciplina delle ricompense per il personale della Polizia di Stato.
d.P.R. 21 giugno 2019, n. 82
Richiamato quale fonte modificativa della disciplina delle ricompense per il personale della Polizia di Stato.
Massime di principio
- La valutazione dell’amministrazione sul conferimento delle ricompense per meriti di servizio al personale della Polizia di Stato è caratterizzata da ampia discrezionalità, tanto più intensa quanto più elevato è il livello della ricompensa, ma resta sindacabile dal giudice amministrativo quando risulti affetta da travisamento dei fatti o macroscopica illogicità.
- Nella graduazione delle ricompense per lodevole comportamento, l’amministrazione deve applicare i criteri normativi relativi alla qualifica, alle funzioni esercitate, ai risultati conseguiti e alle concrete condizioni di tempo e luogo dell’attività svolta.
- È irragionevole e illegittima la valutazione che attribuisca a un dipendente un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto in una situazione concretamente equiparabile, senza fornire una giustificazione coerente con le differenze di fatto tra i due casi.
- L’annullamento della valutazione presupposta del Consiglio per le ricompense comporta la caducazione anche del successivo provvedimento del Questore che, pur adottato nell’esercizio di un autonomo potere discrezionale, sia fondato sulla valutazione illegittima; resta salva la riedizione del potere amministrativo.
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