Sentenza n. 11198/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza per la sentenza n. 12667/2024 pubblicata il 10.12.2024 dal Tribunale di Roma Sezione IV Lavoro con la quale veniva riconosciuto il diritto della Prof.ssa Pietrafesa ad usufruire per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all’attribuzione di euro 2.500,00 oltre accessori e al pagamento delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di euro 2.500,00 oltre accessori e a rifondere le spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva fornito alcuna prova o chiarimento idoneo a superare l’allegato inadempimento. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto esigibile la pretesa risultante dal giudicato e ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti della decisione da eseguire, compresa la condanna alle spese in favore del procuratore distrattario. È stato quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato, sin d’ora e senza compenso, quale commissario ad acta il direttore generale competente dell’Amministrazione, con facoltà di delega, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile, la cui attribuzione il Ministero deve eseguire.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna al pagamento dell’astreinte nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; la nomina del commissario ad acta per il persistente inadempimento può costituire ragione esimente ostativa alla sua applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore pubblico non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato a fronte dell’allegato inadempimento, la pretesa del creditore può essere accolta sulla base dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti sostanziali e processuali già definiti dal giudicato da eseguire; l’obbligo di esecuzione comprende anche le statuizioni sulle spese processuali e sulla loro distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento: la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale e può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta rappresenti una misura idonea a garantire l’esecuzione coattiva del giudicato.
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